Rimborso IVA per le imprese nel MOSS entro il prossimo 30 settembre
di Marco PeiroloIl 30 settembre 2016 scadrà il termine per chiedere il rimborso dell’IVA assolta, nell’anno 2015, in Paesi UE diversi da quello di stabilimento del richiedente, con istanza presentata per via telematica all’Autorità fiscale del Paese in cui il soggetto passivo è stabilito, che ne cura l’inoltro al Paese del rimborso dopo avere verificato, in preventiva, i presupposti per la restituzione dell’imposta. In particolare, l’istanza non viene inoltrata al Paese di rimborso nei casi in cui sia accertato che il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso:
- non ha svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
- ha effettuato esclusivamente operazioni attive esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta;
- ha fruito della franchigia fiscale prevista per le piccole imprese, oppure del regime forfetario per il settore agricolo.
All’istanza non deve essere allegato alcun documento cartaceo a giustificazione della richiesta di rimborso; solo nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi in merito alla validità dell’istanza, il Paese di rimborso può richiedere la produzione degli originali cartacei dei documenti giustificativi, prevedendo anche che l’esecuzione del rimborso possa essere subordinata all’acquisizione in via telematica di una copia delle fatture o delle bollette doganali per gli acquisti le importazioni di importo pari ad almeno 1.000,00 euro, IVA esclusa.
Fermo restando che il termine del 30 settembre ha natura decadenziale (Corte di giustizia, 21 giugno 2012, causa C-294/11), dal punto di vista sostanziale, il rimborso è concesso se l’imposta chiesta in restituzione è detraibile, sicché – dal punto di vista oggettivo – è necessario che:
- i relativi acquisti siano destinati alla realizzazione di operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini dell’esercizio della detrazione;
- i beni/servizi acquistati non siano sottoposti, nel Paese membro di rimborso, a limitazioni oggettive del diritto di detrazione.
Sempre sotto il profilo oggettivo, il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso, non deve avere effettuato cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, fatta eccezione per:
- i servizi non imponibili di trasporto internazionale e relativi servizi accessori;
- le cessioni e le prestazioni soggette al meccanismo del reverse charge.
Dal punto di vista soggettivo, è richiesto che l’operatore, nel periodo di riferimento del rimborso, non disponga, nello Stato membro di rimborso, di una stabile organizzazione dalla quale vengono effettuate operazioni commerciali, mentre è irrilevante il possesso di una posizione IVA derivante dall’identificazione diretta o dalla nomina di un rappresentante fiscale (Corte di giustizia, 6 febbraio 2014, causa C-323/12 e circolare Assonime 24 settembre 2010, n. 29, § 2.2).
A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 42/2015, disposizioni particolari sono previste per gli operatori che aderiscono al regime MOSS (Mini One Stop Shop) ai fini dell’adempimento, in via semplificata, degli obblighi IVA connessi alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese a privati consumatori domiciliati o residenti all’interno della UE.
Gli operatori extra-UE che operano nel “regime non UE” possono presentare istanza di rimborso per l’IVA assolta in Italia sugli acquisti o sulle importazioni di beni e servizi, se iscritti al MOSS in Italia o in altro Paese membro, anche se:
- hanno effettuato nel territorio dello Stato prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di “privati consumatori”;
- sono stabiliti in Paesi extra-UE diversi da quelli che garantiscono la condizione di reciprocità (attualmente, si tratta di Svizzera, Norvegia e Israele).
Tale previsione si pone in deroga alla regola generale in base alla quale, ai rimborsi chiesti dai soggetti passivi stabiliti in Paesi extra-UE che garantiscono la condizione di reciprocità, si applicano le cause di esclusione soggettiva previste dal primo comma dell’articolo 38-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, per cui il rimborso non è ammesso nei confronti degli operatori che, nel periodo di riferimento, hanno effettuato operazioni territorialmente rilevanti in Italia diverse dalle prestazioni non imponibili di trasporto e relative prestazioni accessorie, nonché delle operazioni soggette a reverse charge di cui sia debitore d’imposta il cessionario/committente italiano.
Riguardo agli operatori stabiliti in altro Paese membro iscritti al MOSS, tra le operazioni attive che non precludono il diritto di rimborso sono comprese le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di privati consumatori italiani. Resta inteso che il fornitore non residente identificato ai fini IVA in Italia, direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale per lo svolgimento di attività diverse da quelle rientranti nel regime speciale può esercitare la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti e alle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio dello Stato (articolo 369-undecies, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE).
Infine gli operatori italiani registrati al MOSS non possono applicare il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di privati consumatori italiani, sicché in sede di liquidazione periodica è possibile scomputare l’imposta assolta in Italia da quella dovuta sulle prestazioni in esame. Nel caso, invece, in cui l’operatore nazionale registrato al MOSS non abbia reso servizi digitali a privati italiani, il credito IVA risultante dagli acquisti deve essere evidenziato nella dichiarazione annuale, con la possibilità di scegliere tra la richiesta di rimborso “ordinaria”, cioè secondo le modalità previste dall’articolo 30 del D.P.R. n. 633/1972, e il riporto dell’eccedenza nelle dichiarazioni degli anni successivi.
Da ultimo, si ricorda che l’IVA relativa agli acquisti effettuati in altri Paesi membri può essere ivi detratta previa identificazione diretta o per mezzo di un rappresentante fiscale (articolo 369-undecies, par. 2, della Direttiva n. 2006/112/CE); in alternativa, l’imposta “a credito” può essere chiesta a rimborso, ai sensi dell’articolo 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, anche se l’operatore nazionale ha reso prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di “privati consumatori” ivi stabiliti (articolo 369-undecies, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE).
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