29 Aprile 2025

Rimborso Iva: limiti “temporali” per il calcolo degli interessi di mora

di Matteo Dellapina
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9111/2025, ha sancito il principio di diritto secondo cui in caso di rimborso del credito Iva – nelle modalità dell’articolo 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972non si computa, ai fini della decorrenza degli interessi di mora, il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e la data della loro consegna da parte del contribuente, se superiore a quindici giorni, senza che assuma rilievo, in senso opposto, il fatto che la richiesta integrativa sia fatta nei novanta giorni successivi alla presentazione della dichiarazione annuale o successivamente.

 

Rimborsi Iva: quando l’erario deve corrispondere gli interessi al contribuente?

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