12 Novembre 2016

Rimborso IVA non dovuta se il cliente è accertato: sempre e comunque?

di Marco PeiroloPaolo Centore
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Sulla questione dell’applicazione in fattura di un’IVA o una maggiore IVA non dovuta, è noto che il fornitore ha, a pena di decadenza, due anni di tempo dal pagamento dell’imposta per attivare la richiesta di rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992) a fronte del termine decennale di prescrizione a disposizione del cliente per l’azione di ripetizione nei confronti dell’operatore (articoli 2033 e 2946 cod. civ.).

La Corte di giustizia, nella causa C-427/10 del 15 dicembre 2011, relativa al caso Banca Antoniana Popolare Veneta, ha ritenuto che il disallineamento dei termini di rimborso a disposizione, rispettivamente, del fornitore e del cliente non sia, di per sé, incompatibile con l’ordinamento unionale. La tutela dei princìpi di effettività e di equivalenza esige, tuttavia, che sia garantita la restituzione dell’IVA al fornitore se esposto all’azione di ripetizione del cliente.

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