23 Ottobre 2017

Rimborso Iva prioritario per credito da split payment

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per il cedente o prestatore, che non incassa l’Iva dovuta sulle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici – e ferma restando la possibilità di applicare le regole ordinarie sulla compensazione -,  l’articolo 1, comma 629, lett. c), della Legge 190/2014 ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all’articolo 30, comma 2, lett. a), del D.P.R. 633/1972, che individua i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell’eccedenza detraibile: in particolare, l’ipotesi dei soggetti passivi che effettuano operazioni soggette ad aliquote Iva inferiori a quelle relative agli acquisti e alle importazioni – originariamente prevista per le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, comma 5e 6, del D.P.R. 633/1972(operazioni assoggettate al meccanismo del “reverse charge”) – è stata estesa anche alle fattispecie previste dal successivo articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, ovvero alle operazioni soggette al meccanismo dello “split payment.” La ratio è sostanzialmente tesa a consentire ai fornitori della P.A., in sede di richiesta di rimborso avanzata nella dichiarazione annuale (o nell’istanza trimestrale), di computare nel calcolo dell’aliquota media, tra le c.d. operazioni ad aliquota zero, le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette alla disciplina della “scissione dei pagamenti”: l’effettuazione di tali operazioni non costituisce, quindi, un presupposto autonomo ai fini della richiesta di rimborso, ma concorre, unitamente alle altre fattispecie del periodo di riferimento, alla verifica del requisito dell’aliquota media. Resta ovviamente inteso che il requisito in oggetto risulta soddisfatto quando l’aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, è inferiore rispetto all’aliquota media sulle operazioni passive (articolo 3 comma 6 del D.L. 250/1995, conv. L. 349/1995). A differenza delle altre categorie di rimborsi prioritari, non è previsto – per effetto dell’articolo 1, comma 1, del D.M. 20.02.2015, modificativo dell’articolo 8, comma 1, del D.M. 23.01.2015 – il rispetto delle altre condizioni stabilite dall’articolo 2 del D.M. 22.03.2007 che individua, appunto, le condizioni per essere ammessi al rimborso dell’eccedenza detraibile in via prioritaria. In buona sostanza, secondo le previsioni del citato D.M. 20.02.2015 (applicabile ai rimborsi prioritari chiesti da contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni), non è necessario, ai fini del rimborso prioritario, che siano rispettate le seguenti condizioni:

  • esercizio dell’attività da almeno tre anni;
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso pari o superiore ad euro 10.000,00 in caso di rimborso annuale (oppure ad euro 3.000,00 in caso di rimborso trimestrale);
  • eccedenza detraibile chiesta a rimborso pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuate nell’anno (o nel trimestre di riferimento).

L’articolo 8, comma 2, del D.M. 23.01.2015ha, inoltre, stabilito che i predetti rimborsi di cui al precedente comma 1 sono erogati, in via prioritaria, per un ammontare non superiore a quello complessivo dell’imposta applicata alle operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R.  633/1972, “effettuate nel periodo in cui si è avuta l’eccedenza d’imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso”.  Peraltro, a dispetto di quanto previsto per le altre tipologie di rimborso prioritario, è dunque possibile che il rimborso da “split payment” sia prioritario esclusivamente per una sola quota dell’importo, mentre la restante parte rimane soggetta all’esecuzione ordinaria (circolare 15/E/2015).

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