Rimborso spese legali sostenute dalla parte soccombente: aspetti Iva
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarila parte vittoriosa ottenga il rimborso delle spese legali sostenute, oppure che l’avvocato venga, tramite provvedimento del giudice, liquidato direttamente dalla parte soccombente. In tal caso, è necessario individuare quale sia il corretto trattamento ai fini Iva delle prestazioni dell’avvocato difensore. Risulta innanzitutto utile precisare che le
modalità attraverso cui si applica il principio del “carico delle spese processuali” sulla parte soccombente in giudizio sono due, ossia:
- il rimborso da parte del soccombente delle spese sostenute dalla parte vittoriosa (art. 91 c.p.c.);
- la distrazione delle spese disposta dal giudice direttamente a favore del legale vittorioso (art. 93 c.p.c.).
il legale ottiene il pagamento di quanto dovutogli da parte del proprio assistito, non pare si pongano particolari questioni, se non quella di verificare se l’Iva assolta dal cliente costituisca o meno un onere del giudizio del quale la parte vittoriosa debba essere sollevata.
distrazione delle spese” in cui il
legale vittorioso riceve il pagamento del proprio compenso non già dal proprio assistito, bensì
direttamente dal soccombente. Si tratta quindi di verificare se nell’ambito del provvedimento del giudice che dispone la distrazione possa e debba essere inclusa anche l’Iva, nell’ipotesi in cui il
committente non sia legittimato alla detrazione dell’imposta, e possa quindi pretendere di rimanere sollevato da tale onere. In effetti,
l’istituto della distrazione delle spese (art. 93 c.p.c.) mal si concilia con il
diritto-dovere di rivalsa di cui all’art. 18 D.P.R. 633/1972 secondo cui
“il soggetto che effettua la (…) prestazione di servizi deve addebitare l’imposta, a titolo di rivalsa, al (…) committente”. Laddove si sia stabilito che la parte vittoriosa non ha
diritto alla detrazione dell’Iva, e dunque questa costituisce onere accessorio alle spese del giudizio, l’avvocato si troverebbe nella situazione di dover addebitare l’imposta ad un soggetto diverso dal proprio cliente-committente e dunque estraneo al rapporto sinallagmatico di cui all’art. 18 citato. In altre parole, ci si chiede
se possa l’avvocato emettere fattura addebitando l’Iva ad un soggetto che non è il proprio cliente e, in seconda battuta, se possa il soccombente in giudizio, che assolve quella imposta, portarla in detrazione. La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza, la quale, se in un primo momento aveva ritenuto necessario il rispetto dell’obbligazione tributaria stabilita dall’art. 18 del decreto Iva, per cui
il legale patrocinante avrebbe sempre dovuto richiedere l’assolvimento dell’imposta al proprio cliente, ha poi fornito una diversa interpretazione degli obblighi scaturenti dalla sentenza di condanna. Secondo l’attuale orientamento della
Cassazione (sentenza n. 3544/1982) il diritto del legale vittorioso ad ottenere dal soccombente l’assolvimento dell’imposta ha natura privatistica e non tributaria, per cui la sentenza
“costituisce un titolo nuovo e diverso, rispetto a quello tributario, per pretendere il pagamento di un costo del processo corrispondente nell’ammontare all’obbligazione fiscale”. Tale nuovo ed autonomo diritto, di fonte processual-civilistica, non si pone in contrasto con il
principio della rivalsa, poiché il legislatore tributario non precisa, nell’art. 18, quale sia il
soggetto che deve effettivamente provvedere al pagamento dell’imposta. Di conseguenza il dovere dell’avvocato di addebitare l’imposta al proprio committente ed il suo diritto ad ottenerne il pagamento dal soccombente trovano concreta attuazione nell’emissione di una fattura al proprio assistito nella quale, tuttavia, sia annotato che la
solutio è avvenuta dalla controparte per effetto del provvedimento di distrazione. A tale conclusione è pervenuto anche l’Amministrazione Finanziaria con la
circolare n.203/E/1994. Specularmente, il soggetto obbligato al pagamento delle spese, in quanto risultato soccombente in giudizio,
deve ricercare la fonte del suo obbligo nel medesimo provvedimento del giudice, non avendo alcun rapporto diretto con il patrocinante della controparte. In tale ottica, pertanto, l’importo assolto a titolo di Iva, non costituisce per lui un’imposta da portare in detrazione ma semplicemente uno degli elementi che hanno concorso alla formazione dell’ammontare liquidato dal giudice.