Rimediare allo splafonamento: restano valide le vecchie procedure
di Marco BombenCon la risoluzione 16/E di ieri l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria posizione interpretativa in merito alle procedure utilizzabili dagli esportatori abituali per regolarizzare il c.d. “splafonamento”.
È noto che l’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972 prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell’imposta, entro un determinato limite annuale (plafond). L’eventuale splafonamento è punito con una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non regolarmente versata ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997.
Nella fattispecie analizzata, l’istante (esportatore abituale) dopo aver effettuato nel 2015 acquisti senza applicazione dell’Iva oltre i limiti del plafond disponibile ha interrogato il Fisco in merito alle modalità con cui ravvedere la violazione commessa beneficiando della sanzione ridotta ex articolo 13, D.Lgs. 472/1997.
Nell’occasione l’Agenzia ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui, in caso di splafonamento, la violazione non può essere ricondotta ad un’ipotesi di tardivo versamento da parte del cedente/prestatore, che ricevuta la dichiarazione di intento, ha emesso legittimamente fattura senza addebito di imposta. Tuttavia, affinché il cedete/prestatore non risponda della violazione è necessario che risultino verificate entrambe le seguenti condizioni, ovvero:
- abbia ricevuto la lettera di intento corredata della ricevuta di presentazione da parte dell’esportatore abituale;
- ne riscontri telematicamente l’avvenuta presentazione.
L’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di esprimersi in passato in materia di splafonamento con la circolare 12/E/2008 dove ha affermato che la regolarizzazione della violazione è possibile anche oltre i termini previsti per ravvedere la sanzione, atteso che in tal caso, la sanzione è irrogata direttamente dall’ufficio.
Con riferimento alle modalità di regolarizzazione dello splafonamento, invece, la risoluzione di ieri ha ribadito l’utilizzo delle tre diverse alternative già previste nella circolare AdE 50/E/2002. Pertanto, l’esportatore abituale che intenda regolarizzare la violazione commessa può ricorrere alternativamente ad una delle seguenti procedure alternative.
Procedura A
Richiedere al proprio cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972. Resta in ogni caso a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, da effettuarsi anche tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.
Procedura B
- Emettere in duplice copia un’autofattura nella quale sono indicati: gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
- versare l’imposta e gli interessi;
- annotare l’autofattura nel registro degli acquisti;
- presentare una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- indicare in dichiarazione una posta a debito pari all’Iva assolta così da evitare la doppia detrazione;
- versare, in caso di ravvedimento, la sanzione in misura ridotta ai sensi del citato articolo 13 D.Lgs. 472/1997.
Procedura C
- Emettere un’autofattura con le caratteristiche di cui al punto 1 della procedura B entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
- assolvere l’imposta in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro Iva vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro Iva acquisti;
- presentare una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- versare, in caso di ravvedimento, la sanzione prevista dall’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997.
L’Agenzia precisa inoltre che la presentazione dell’autofattura all’ufficio competente può avvenire anche in un momento successivo all’esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione Iva.
Concludendo, si deve ritenere possibile il versamento delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso) a prescindere dalla procedura utilizzata dall’esportatore abituale per regolarizzare lo splafonamento.