7 Febbraio 2017

Rimediare allo splafonamento: restano valide le vecchie procedure

di Marco Bomben
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Con la risoluzione 16/E di ieri l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria posizione interpretativa in merito alle procedure utilizzabili dagli esportatori abituali per regolarizzare il c.d. “splafonamento”.

È noto che l’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972prevede la non imponibilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi fatte agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni senza il pagamento dell’imposta, entro un determinato limite annuale (plafond). L’eventuale splafonamento è punito con una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta non regolarmente versata ai sensi dell’articolo 7, comma 4, D.Lgs. 471/1997.

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