23 Settembre 2024

Rimedio al mancato o parziale versamento delle imposte

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Lo scorso 30.8.2024, per moltissimi contribuenti, è stato l’ultimo giorno per effettuare i versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta 2023, con la sola applicazione della maggiorazione dell’0,40%.

Il versamento effettuato dal giorno successivo (31.8.2024) deve considerarsi tardivo e, conseguentemente, va regolarizzato mediante ravvedimento operoso, al fine di scongiurare la notifica dell’avviso bonario da liquidazione automatica.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 37, D.Lgs. 13/2024, alla luce della prima applicazione del concordato preventivo biennale, ha previsto, a beneficio dei soggetti Isa, nonché dei contribuenti forfettari e minimi, la possibilità di effettuare il versamento del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva entro il 31.7.2024, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Alternativamente, in forza dell’articolo 4, D.Lgs. 108/2024, il pagamento poteva essere effettuato entro il successivo 30.8.2024 con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

I termini di versamento prorogati hanno trovato applicazione anche:

  • per i soggetti per i quali opera una causa di esclusione Isa;
  • per i soggetti partecipanti a società/enti trasparenti interessati agli Isa, quali soci di società di persone, associati di associazioni professionali, collaboratori di imprese familiari, nonché per il coniuge dell’azienda coniugale;
  • per i soggetti che hanno cessato l’attività, con conseguente chiusura della partita Iva, nel corso del 2023.

Laddove il pagamento delle imposte non sia stato tempestivo o sia stato incompleto, è opportuno rifarsi ai chiarimenti della circolare n. 27/E/2013 dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, nel caso in cui il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 31.7.2024 né entro il 30.8.2024, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute, in sede di ravvedimento (parziale o meno), ma anche in sede di recupero da parte degli uffici, è la data naturale di scadenza (termine ordinario), ossia il 31.7.2024.

Pertanto, in sede di ravvedimento, oramai non può più trovare applicazione la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo. Trova, invece, applicazione la sanzione del 15%, ridotta a 1/9, ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, se il ravvedimento si perfeziona entro il prossimo 29.10.2024, ossia nei 90 giorni. Decorsi i 90 giorni si applica la sanzione del 30%, riducibile a 1/8 o a 1/7, a seconda che il ravvedimento intervenga entro o oltre il termine di presentazione del modello Redditi 2025.

Se, invece, risultano dovute imposte maggiori rispetto a quelle calcolate e versate nel termine lungo (30.8.2024), il versamento non è da considerarsi tardivo tout court, ma semplicemente insufficiente. La sanzione deve essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel termine lungo e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). A detta dell’Agenzia delle entrate, “Non assume rilevanza stabilire se il contribuente abbia versato la sola imposta e non abbia versato la maggiorazione, o se abbia eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente”.

In tal caso, il ravvedimento va eseguito prendendo come riferimento la data del 30.8.2024. Quindi, ad esempio, se il contribuente entro il 30.8.2024 ha erroneamente versato a titolo di saldo Ires 2023 l’importo di 100 euro (inclusa la maggiorazione dello 0,40%), in luogo di 400 euro effettivamente dovuti (inclusa la maggiorazione), il ravvedimento effettuato il 29.9.2024 deve prevedere il versamento dei seguenti importi:

  • 300 euro di imposta e maggiorazione;
  • la sanzione del 15% ridotta a 1/10;
  • gli interessi legali del 2,5% annuo da calcolare per il periodo 31.8.2024 – 29.9.2024.

Si noti che trova ancora applicazione la sanzione nelle misure del 30%/15% e non nelle nuove misure più favorevoli del 25%/12,50% modificate dal D.Lgs. 87/2024; ciò in quanto la riduzione si applica alle violazioni commesse a partire dallo scorso 1.9.2024.