Rimozione barriere architettoniche: detrazione al 75% anche per le imprese
di Clara PolletSimone DimitriL’articolo 119-ter D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 volte alla realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La misura in argomento si affianca alla detrazione già prevista, nella misura del 50 per cento, per gli interventi destinati all’abbattimento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) Tuir) e al superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4 del Decreto Rilancio ma, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi “trainanti”.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Rientrano nel perimetro della detrazione gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal D.M. 14.06.1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Ai fini del citato decreto, per barriere architettoniche si intendono:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettano l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Recentemente l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione (risposta n. 444 del 06.09.2022).
I dubbi emersi nell’istanza di interpello vertono sulla possibilità di estendere l’agevolazione anche alle imprese, a prescindere della tipologia di immobili posseduti (strumentali, beni merce o patrimoniali); nello specifico, la società istante riferisce di essere proprietaria di tre immobili regolarmente concessi in locazione, classificati tra i beni strumentali per natura.
Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, in virtù della finalità perseguita dal legislatore: favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ne consegue che, la detrazione qui in esame spetta anche ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
L’Agenzia conferma, inoltre, la possibilità di fruire della detrazione di cui dell’articolo 119-ter del Decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
Infine si precisa che, in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio, la detrazione può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.