14 Gennaio 2015

Rinnovabili: Milleproroghe di nome e di fatto

di Luigi Scappini
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Il
D.L. n. 192/2014, meglio noto come
Milleproroghe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 392 del 31.12.2014, ha portato una lieta notizia per quanto concerne il comparto
agricolo che, a ben vedere, pian piano, in quest’ultimo periodo si è visto
erose gran parte di quelle
prerogative stratificatesi nel tempo.
Infatti, il Legislatore, salvo ripensamenti in sede di conversione in legge del decreto, ha
rimandato di un
altro
anno l’entrata in vigore del
nuovo regime di tassazione per le
agroenergie come disegnato con il D.L. n. 66/2014 e rimodulato in sede di conversione in legge.
In altri termini, anche per il
periodo di imposta
2015 si renderà applicabile il
regime di tassazione applicato per l’
anno appena
concluso.
Ma andiamo con ordine e delineiamo il quadro di riferimento.
Originariamente, l’articolo 1, comma 423, della Legge 23.12.2005, n. 266, come modificato dall’art.2
-quater del D.L. n. 2/2006, stabiliva che “
… la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.
A mezzo di tale previsione, la
produzione di energia da fonte fotovoltaica veniva in tutto e per tutto
equiparata a un’
attività connessa e come tale fruiva del particolare regime di
determinazione del
reddito su base
catastale.
La previsione rappresenta(va) di per sé una
forzatura se è vero che, al fine di soddisfare il
requisito di
prevalenza stabilita affinché le attività connesse siano tassate catastalmente, l’Agenzia delle entrate, con la  
Circolare
n. 32/E/2009 ha dovuto
forzare l’interpretazione, non essendo i raggi solari determinabili né in termini quantitativi né in termini di valore
ex art. 9, comma 5 del Tuir.
E in tal senso deve essere letto anche il
rimando, effettuato a cura della
C.T.P. di
Caltanisetta che, con
ordinanza
n. 1443 del
07.07.2014 ha riscontrato possibili
vizi di
costituzionalità,  rimandando il giudizio alla Consulta, nella norma richiamata, nonché, in connessione, dell’art. 1, comma 1093, della L. n. 296/2006 (opzione delle società agricole per la determinazione del reddito catastalmente) poiché “
pur perseguendo l’apprezzabile interesse di tutela delle imprese agricole e di sostegno alla produzione energetica da fonti rinnovabili, più rispettosa dell’ambiente, difettano di qualsiasi indicazione circa i limiti quantitativi e qualitativi per l’individuazione della produzione di energia da fonti rinnovabili come attività connessa a quella agricola, sicché – in palese violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost. – finiscono per determinare un sistema di fiscalità di favore, assolutamente irragionevole e privo di qualsiasi nesso con l’effettiva capacità contributiva, traducendosi dall’esonero della tassazione per ricavi anche di notevolissimo importo (a fronte di modesti ricavi derivanti dalla coltivazione).”.
Fatto sta che il Legislatore, forse prevenendo l’ordinanza, è intervenuto con il richiamato
D.L. n. 66/2014 e, in particolare con l‘
articolo 22,
comma 1 ha corretto le modalità di tassazione,
prevedendo, in sostituzione della determinazione catastale, sulla falsariga di quanto previsto per altre attività connesse, una
quantificazione del reddito in
misura
forfettaria pari al
25%
dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”.
Tale
cambiamento repentino, in spregio anche allo
Statuto del contribuente, perché gli acconti 2014 dovevano essere determinati secondo le nuove regole, venivano parzialmente
mitigate instaurando un
regime
provvisorio per il solo
2014 per cui, ai sensi del successivo
comma 1-bis dell’art. 22, fermo restando le disposizioni tributarie sulle accise, veniva individuata una
franchigia, differenziata a seconda della tipologia di fonte energetica sfruttata,
entro la quale il
reddito comunque si considerava determinato
catastalmente e solamente al superamento del quale si rendeva applicabile, per l’eccedenza l’aliquota di forfettizzazione del 25%.
Per la precisione i limiti erano:
  • per la cessione di energia da fonte agroforestale 2.400.000 KWh e
  • per la cessione di energia da fonte fotovoltaica 260.000 KWh.
Ebbene, come spesso accade in Italia, alla luce delle pressioni ricevute dal comparto, tale
regime transitorio è stato
esteso a tutto il
2015.
A questo punto non resta che
attendere il responso della
Consulta chiamata a rispondere alla tributaria di Caltanisetta con
udienza fissata per il prossimo
25 febbraio e capire le eventuali contromosse del Legislatore, il tutto con buona pace della certezza del diritto e del business plan.
A parere di chi scrive, la
correzione in corsa, pur rimanendo una forzatura la riconduzione della produzione energetica tra le attività connesse, sebbene, a bene vedere, l’attuale decreto ministeriale vi riconduca anche la produzione del gelato,
rappresenta una
soluzione
salomonica, poiché è indubbio che la norma prestasse il fianco a critiche. Inoltre, come anticipato, tale determinazione forfettaria è, in tutto e per tutto, allineata con quella prevista per altre attività agrarie non determinate catastalmente quali, ad esempio, quelle connesse non rientranti nell’elenco contenuto nel decreto ministeriale o le prestazioni di servizi, il tutto quindi in una logica di modernizzazione sempre più spinta dell’agricoltura.