Rinnovabili: stop alla tassazione catastale
di Luigi ScappiniE alla fine la scure sul settore agricolo è arrivata.
L’articolo 22, comma 1 del DL n. 66/201, il cosiddetto “Decreto Renzi”, infatti, è intervenuto sull’articolo 1, comma 423 della Legge n. 266/05 (Finanziaria per il 2006), come modificato dall’articolo 2-quater del D.L. n.2/06 che, in recepimento della Direttiva n.2001/77/CE inerente la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, considerava “…la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli” quali attività connesse ai sensi dell’art.2135, comma 3 del codice civile e come tali, in caso di rispetto dei parametri generali richiesti, produttive di reddito agrario.
Le fonti agroforestali fanno parte della più ampia figura delle fonti di energia da biomassa, definite dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.378/2003 come “… la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse …”.
Ebbene, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dal 2014, l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, pur restando connessa, non sarà più determinata su base catastale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 del Tuir ma, seguendo una logica già presente nel Testo unico per alcune attività agricole, in via forfettaria “applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento”.
Ci stiamo riferendo all’attività di produzione di vegetali in strutture, fisse o mobili, nel caso in cui non la superficie adibita eccede il limite del doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa incide, alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli individuati con il decreto ministeriale previsto dall’articolo 32 (da ultimo il D.M. 17 giugno 2011) e di quelle di fornitura di servizi previste nel comma 3 dell’articolo 2135 del codice civile.
Per tali attività, ai sensi dell’articolo 56-bis del Tuir, è prevista, quale regime naturale, una tassazione forfettizzata.
Ma il comma 4 dell’articolo 56-bis richiamato, prevede espressamente che le disposizione di cui ai commi precedenti – quindi quelle sopra individuate di forfettizzazione del reddito prodotto – non si applicano, semplificando, alle società di capitali, nonché alle Snc e alle Sas.
Ne deriva che si verrebbe a creare, stante l’attuale dato normativo dell’articolo 22 del DL n. 66/2014, un doppio binario per le società di capitali (a esclusione delle Spa per le quali non sussiste mai la possibilità di optare per la tassazione su base catastale) e le Snc e le Sas che limitatamente alle attività connesse relative alla produzione di energia da fonte fotovoltaica e da biomasse potranno optare per una determinazione forfettaria del reddito, mentre per le altre continueranno a procedere con la determinazione quale contrapposizione costi-ricavi (si ricorda come per le Srl, Sas e Snc società agricole ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004, il reddito pur essendo determinato catastalmente ex articolo 32 del Tuir, resta sempre un redito di impresa).
Fanno eccezione, per espressa previsione normativa di cui all’articolo 1, comma 1094 della Legge n. 296/2006, la Finanziaria 2007, le Srl, Sas e Snc, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, in quanto “In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.”.
A conferma di questo probabile doppio binario depone anche la relazione tecnica al “Decreto Renzi” ove è previsto, in applicazione dell’articolo 22, un incremento di gettito Ires riconducibile ai soggetti di cui all’articolo 73 e quindi alle Srl.
Tralasciando commenti in merito alla certezza del diritto, per la buona pace dei business plan, quel che si sottolinea è l’ormai usuale prassi del Legislatore, in contrasto con quanto previsto dallo Statuto del contribuente, di stabilire che, ai fini del calcolo degli acconti per il periodo di imposta 2014, si dovrà comunque tenere conto di tali modifiche.
A parziale compensazione di questo “balzello” cui si aggiungerà, molto probabilmente, quello derivante dall’emanazione, ai fini IMU, del decreto di cui al successivo comma 2 dell’articolo 22, bisogna evidenziare che non rientreranno nel computo della percentuale forfettaria da portare a tassazione i contributi erogati dal GSE in relazione all’energia prodotta in quanto, essendo un contributo in conto esercizio – sul punto vedasi la circolare n.46/E/07 – esso non rientra nel campo di applicazione Iva.