23 Giugno 2023

Rinuncia all’eredità: gli effetti sui debiti tributari del de cuius

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius presuppone l’assunzione della qualità di erede e, quindi, l’accettazione anche tacita dell’eredità da parte dei soggetti chiamati per legge o per testamento all’eredità.

Pertanto, il chiamato all’eredità che abbia validamente rinunciato all’eredità, tenuto conto dell’effetto retroattivo che la dichiarazione di rinuncia possiede ai sensi dell’articolo 521 cod. civ., non può essere chiamato a rispondere del debito tributario del de cuius, neppure nel caso in cui tale debito risulti da un avviso di accertamento notificato al chiamato all’eredità dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dello stesso chiamato all’eredità.

Questo è il principio che è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 37064/2022.

Nell’ordinamento vigente l’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege o ex testamento, ma soltanto l’acquisto della qualità di chiamato all’eredità: soltanto ove avvenga l’accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n. 11832/2022).

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