Ripartizione del costo della partecipazione post scissione
di Alessandro BonuzziVanno ricordate con favore le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 97/E/2017. In tale circostanza, infatti, è stata sdoganata ai fini dell’abuso del diritto, almeno per quanto riguarda le imposte dirette, l’operazione di scissione parziale proporzionale seguita dalla cessione delle partecipazioni nella società scissa o beneficiaria.
In particolare, nel caso analizzato, la società istante, in possesso sia di un ramo aziendale operativo che di un compendio immobiliare, ha interpellato il Fisco per conoscere l’eventuale sussistenza di abuso del diritto in un’operazione che prevedeva:
- dapprima, la sua scissione parziale proporzionale a favore di una beneficiaria neocostituita (assegnataria del solo ramo immobiliare) e,
- successivamente, la cessione delle partecipazioni della stessa società istante scissa da parte dei suoi soci (due persone fisiche non imprenditori – titolari entrambi di una partecipazione qualificata – e una società di capitali il cui capitale sociale è ripartito tra le stesse persone fisiche).
L’Agenzia ha affermato che non si rinviene l’esistenza di un “indebito vantaggio fiscale” riconducibile alla fattispecie di abuso del diritto, in una scissione parziale tesa alla creazione di una o più società destinate ad accogliere i rami operativi dell’azienda da far circolare, successivamente, sotto forma di partecipazioni da parte dei soci, poiché siffatta strada indiretta si deve considerare posta sullo stesso piano, avendo pari dignità fiscale, rispetto alla cessione diretta dell’azienda.
Ciò sempreché la scissione si caratterizzi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. In tal senso, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, intangible o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lett. d), Tuir.
La risoluzione, inoltre, ha fornito utili indicazioni sulle modalità di ripartizione del costo fiscale in capo ai soci della partecipazione nella società scissa.
Al riguardo, atteso il silenzio della norma (articolo 173 Tuir), la dottrina nel corso degli anni ha elaborato diverse soluzioni:
- ripartizione del costo fiscale in base alla suddivisione del capitale sociale;
- ripartizione del costo fiscale in base all’allocazione del patrimonio netto a valore contabili;
- ripartizione del costo fiscale in base all’allocazione del patrimonio netto a valore correnti.
A parere dell’Agenzia il corretto criterio da adottare è l’ultimo tra quelli proposti: “la ripartizione del costo fiscalmente rilevante in capo ai soci della partecipazione nella Società ante scissione tra quelli delle partecipazioni nelle società risultanti dalla scissione (la Società post scissione e la beneficiaria) deve avvenire …, in base ai loro valori economici sussistenti al momento dell’effettuazione dell’operazione medesima”.
Per meglio comprendere si veda il seguente esempio. Si supponga che la Società Srl sia oggetto di una scissione parziale proporzionale con Beneficiaria di nuova costituzione a cui vengono trasferiti gli immobili e il mutuo acceso per il relativo acquisito. I valori contabili e correnti in gioco sono i seguenti.
Attivo e passivo | Valori contabili | Valore correnti |
Immobili | 100 | 120 |
Crediti commerciali | 50 | 50 |
Mutuo passivo | 40 | 40 |
Debiti commerciali | 10 | 10 |
Patrimonio netto | 100 | 120 |
In base a quanto ipotizzato si ha che:
- il patrimonio netto contabile trasferito nella Beneficiaria è pari a 60;
- il patrimonio netto corrente trasferito nella Beneficiaria è pari a 80;
- il patrimonio netto (sia contabile che corrente) che rimane nella Società Srl è pari a 40.
Pertanto, seguendo l’indirizzo fornito dalla risoluzione 97/E/2017, il costo fiscale originario della partecipazione nella scissa dovrà essere scomposto nelle seguenti misure:
- 67% (80/120) nella Beneficiaria;
- 33% (40/120) nella Società Srl.
Diversamente, se si fosse adottato il criterio del patrimonio netto contabile le percentuali sarebbero state del 60% (60/100) nella Beneficiaria e del 40% (40/100) nella Società Srl.