Riporto delle perdite per i soggetti Irpef: novità con effetti retroattivi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365La Legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 23 a 26, L. 145/2018) ha introdotto importanti novità in materia di riporto delle perdite di esercizio per i soggetti Irpef.
Prima delle citate modifiche normative erano previste diverse discipline in materia di utilizzo delle perdite di esercizio: mentre i lavoratori autonomi e le imprese in contabilità semplificata, infatti, potevano compensare le perdite solo con i redditi eventualmente prodotti nello stesso periodo di imposta (c.d. “compensazione orizzontale”), le imprese in contabilità ordinaria potevano compensare le perdite con gli altri redditi d’impresa o di partecipazione conseguiti nello stesso anno, o, in mancanza, potevano riportare la perdita agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.
La disciplina prevista era quindi del tutto diversa da quella disegnata per i soggetti Ires, i quali potevano (e possono) riportare la perdita agli esercizi successivi senza alcun limite di tempo, seppur in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun esercizio.
A seguito delle novità introdotte queste differenze vengono parzialmente annullate, prevedendo, per tutti i soggetti, la possibilità di riportare le perdite agli esercizi successivi senza limiti di tempo; restano tuttavia esclusi dal quadro di riforma i lavoratori autonomi, con riferimento ai quali continua a trovare ancora applicazione la “vecchia” disciplina (potendo questi ultimi quindi compensare le perdite di esercizio solo “orizzontalmente”).
A seguito delle novità introdotte, pertanto, tutte le perdite conseguite nell’ambito del reddito d’impresa (come anche quelle derivanti da partecipazioni) devono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80% dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in essi.
Giova inoltre sottolineare che le richiamate novità trovano applicazione, per espressa disposizione normativa, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ovvero dal 2018.
Per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria la norma non prevede specifiche disposizioni transitorie, sicché, mutuando i chiarimenti in passato forniti con riferimento ai soggetti Ires (circolare AdE 53/E/2011) possiamo ritenere che siano riportabili senza limiti di tempo tutte le perdite maturate negli anni precedenti e ancora riportabili in forza della precedente disciplina (quindi le perdite maturate dall’anno 2013).
La Legge di bilancio 2019 prevede invece una speciale disciplina transitoria per i soggetti in contabilità semplificata.
Come sappiamo, infatti, questi contribuenti sono stati penalizzati dalle novità introdotte in materia di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, in tutti i casi in cui hanno rilevato perdite, non riportabili nei successivi periodi di imposta, in conseguenza dell’impossibilità di computare le rimanenze finali, pur essendo rilevanti, nel primo periodo di applicazione delle novità, le esistenze inziali.
Proprio al fine di porre rimedio a questa situazione il Legislatore ha esteso le novità anche alle perdite 2017, introducendo una disciplina che può essere così sintetizzata:
- le perdite del periodo d’imposta 2017, per la parte non compensata secondo le “vecchie” disposizioni sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
- nei periodi di imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi, per l’intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
- le perdite del periodo d’imposta 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo d’imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
Il nuovo regime deve essere sicuramente accolto con grande favore, poiché amplia le possibilità, per i soggetti Irpef, di compensare tutte le perdite maturate, in analogia a quanto già previsto per i soggetti Ires; inoltre l’utilizzo della perdita in misura non superiore all’80% del reddito degli esercizi successivi rappresenta un ulteriore beneficio per i soggetti Irpef, i quali, se da un lato sono comunque costretti a versare le imposte pur in presenza di una perdita ancora non utilizzata, dall’altro possono in questo modo applicare, in alcuni casi, nei vari anni, un’aliquota Irpef media minore.
In merito può essere utile un esempio. Ipotizziamo redditi ammontanti ad euro 100.000 nell’anno 1 e ad euro 100.000 nell’anno 2. Ipotizziamo, inoltre, che negli anni precedenti sia maturata una perdita pari ad euro 100.000.
Se non esistesse un limite all’utilizzo della perdita, nel primo anno il contribuente non verserebbe alcunché, ma nel secondo anno sarebbe chiamato a versare 36.170 euro, trovando applicazione l’aliquota media del 36,17%.
In considerazione del limite dell’80% esistente il contribuente dovrà invece versare 4.800 euro a titolo Irpef nell’anno 1 (pur essendo ancora presente una perdita riportabile), con applicazione di un’aliquota media pari al 24%, e 27.570 euro nell’anno 2, con applicazione di un’aliquota del 34,46%.
Pur essendo stato richiesto al contribuente un esborso finanziario “anticipato”, il risparmio, in termini di minor imposta complessivamente versata ammonta pertanto a 3.800 euro.