18 Giugno 2015

Riporto delle perdite per le società in perdita sistematica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le novità normative introdotte nel corso del 2014 ad opera dell’art. 18 del D.Lgs. n. 175/2014 hanno modificato la disciplina delle società in perdita sistematica, allungando il periodo di “osservazione” delle perdite da tre a cinque periodi d’imposta, e non anche l’ipotesi del mancato superamento del test di operatività. Pertanto, con riferimento al modello Unico 2015, per il periodo d’imposta 2014, si deve aver riguardo al quinquennio 2009 – 2013 per verificare il relativo status per il periodo d’imposta 2014, fatte salve le cause di esclusione di cui al citato art. 30 della legge n. 724/94 (da verificarsi nel periodo d’imposta 2014) e quelle di cui al provvedimento direttoriale 11 giugno 2012 (da verificarsi in almeno uno dei cinque periodi d’imposta che compongono il periodo di osservazione, ossia dal 2009 al 2013). Resta inoltre inalterata la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo ricordando che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 23/E/2012, ha precisato che qualora una società sia interessata a presentare istanza di disapplicazione in relazione alla disciplina sulle società non operative ed a quella sulle perdite sistematiche, la stessa è tenuta a presentare due distinte istanze. Le conseguenze derivanti dallo “status” di società in perdita sistematica sono le stesse previste per la fattispecie tradizionale delle società non operative per mancato superamento del test di operatività, ossia:

  • obbligo di dichiarazione di un reddito imponibile minimo, determinato applicando i coefficienti di cui all’art. 30, co. 3, della legge 724/94 ad alcuni beni iscritti nell’attivo, nonché di un valore della produzione minimo ai fini Irap;
  • limitazione all’utilizzo del credito Iva, il quale non può essere compensato orizzontalmente con altri tributi, né richiesto a rimborso né ceduto (resta ferma la possibilità di utilizzo interno nell’ambito delle liquidazioni periodiche);
  • riporto delle perdite fiscali pregresse solo ad abbattimento del reddito eccedente quello minimo determinato nei modi di cui sopra.

In merito a tale ultimo aspetto, la circolare n. 1/E/2013 ha fornito interessanti chiarimenti in relazione alle regole del riporto delle perdite fiscali, proponendo il seguente esempio numerico (con riferimento alla precedente disciplina che prevedeva il triennio in perdita fiscale). Una società, nell’esercizio 2009, ha conseguito una perdita di 1.200 e nel 2010 una perdita di 500. Nell’esercizio 2011 la società ha realizzato un reddito imponibile di 1.000, ridotto a 200 a seguito dell’utilizzo dell’80% delle perdite pregresse. Ipotizzando che il reddito minimo presunto per l’esercizio 2011 sia pari a 900, ci si è posti la domanda se il reddito relativo a tale esercizio debba essere considerato superiore o inferiore al predetto reddito minimo. In altri termini, nel caso concreto in disamina, ci si domanda se la società si trovi o meno in una situazione di perdita sistematica considerando i risultati del triennio 2009 – 2011.

Secondo l’Agenzia, considerato il rinvio del legislatore al dato letterale del reddito dichiarato, si deve intendere che questo si riferisca al reddito ai fini IRES del periodo d’imposta come risultante dalla relativa dichiarazione e cioè al reddito complessivo al lordo dell’utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi. Nel caso concreto sopra prospettato, il reddito complessivo relativo al periodo d’imposta 2011, al lordo dell’utilizzo delle perdite pregresse, è pari a 1.000 e, pertanto, è superiore al reddito imponibile minimo presunto (900). Ne consegue che la società in questione non è considerata in perdita fiscale ai fini della disciplina in esame. Sempre con riferimento alla modalità di calcolo della perdita fiscale, la circolare n. 1/E/2013 fornisce chiarimenti in merito a come debba essere considerato il reddito adeguato al minimo presunto per effetto dell’applicazione della normativa sugli enti di comodo, ai fini della verifica dell’esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione.

A tale proposito, la Circolare precisa che, ai fini della verifica dell’esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto dell’applicazione della normativa sulle società di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.