1 Agosto 2016

Riporto perdite, interessi passivi e ROL nella fusione

di Enrico Ferra
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Le società che hanno posto in essere operazioni di fusione sono tenute ad effettuare diversi test per verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 172 del Tuir.

Si ricorda, infatti, che il comma 7 dell’articolo 172 del Tuir disciplina in prima battuta il riporto delle perdite, stabilendo che “le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio […] e sempre che dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”.

In secondo luogo, la disposizione in commento si sofferma sul caso della fusione con retrodatazione degli effetti fiscali, applicando le limitazioni di cui sopra anche al risultato negativo che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione nel periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.

Infine, l’ultimo periodo del medesimo comma 7 estende anche agli interessi passivi riportabili le medesime limitazioni previste con riguardo al riporto delle perdite fiscale, stabilendo che “le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96”.

L’applicazione di tale norma richiede, pertanto:

  • che sia preliminarmente verificato il rispetto della sussistenza del c.d. presupposto di “vitalità” della società;
  • e che sia successivamente verificato il rispetto del limite del patrimonio netto contabile.

In termini operativi, una volta accertata la preliminare esistenza della condizione di vitalità (in assenza della quale nulla è riportabile in avanti senza la preventiva presentazione dell’eventuale interpello disapplicativo), è possibile riportare in avanti le perdite fiscali e le eccedenze indeducibili di interessi passivi nei limiti dell’ammontare del patrimonio netto contabile della società cui gli interessi si riferiscono.

Occorre poi prendere in considerazione il caso interessante in cui la società partecipante alla fusione abbia in dote sia perdite fiscali pregresse che interessi passivi riportabili.

In tal caso, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 19/E/2009, il limite del patrimonio netto costituisce un limite “assoluto”, in quanto l’ammontare delle perdite fiscali pregresse e degli interessi passivi, complessivamente considerato, può essere oggetto di riporto in avanti fino a concorrenza del patrimonio netto e ciò sebbene la natura di tali elementi sia del tutto differente. La ratio di tale equiparazione sarebbe da ricercare, in base alla condivisibile interpretazione dell’Agenzia, nelle modalità di determinazione dell’imponibile della società incorporante. Ciò in quanto l’eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili “altro non farebbe che confluire nella perdita, diventandone parte ed incrementando l’ammontare della stessa”.

L’equiparazione dei due elementi è tale che, in presenza di un’eventuale eccedenza di interessi passivi e di perdite rispetto al patrimonio netto, la società incorporante può decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei due importi (perdite o interessi indeducibili) imputare la parte non utilizzabile. L’esempio proposto nel documento di prassi è quello di un patrimonio netto di 1000, perdite fiscali pregresse per 800 ed interessi passivi indeducibili per 600. In tale ipotesi, il patrimonio netto di 1000 va confrontato con la somma di interessi passivi indeducibili e perdite fiscali pregresse per un totale di 1400 e la società può imputare l’eccedenza di 400 (non utilizzabile) indifferentemente a uno dei due elementi: alle perdite, riportando, quindi, interessi passivi per 600 e perdite per 400, ovvero agli interessi passivi, riportando perdite per 800 e interessi passivi per 200.

In caso di retrodatazione della fusione, inoltre, i suddetti limiti al riporto in avanti devono essere applicati anche agli interessi passivi indeducibili e alle perdite pregresse che si sarebbero generati in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione nel periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. E il modello Unico SC, ai righi RV30 – RV31 (per l’incorporante) e ai righi RV63 e RV64 (per l’incorporata) accoglie questa particolare ipotesi, imponendo il calcolo dell’imponibile fino alla data di efficacia della fusione al fine di attribuire all’uno o all’altro elemento l’importo (eventualmente) non riportabile.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di riporto in avanti delle eccedenze di ROL, la norma e l’Agenzia non forniscono alcuna indicazione circa la necessità di verifica preventiva delle limitazioni discusse.

Al riguardo, si osserva che la circolare IRDCEC n. 28 del 29/3/2012 in materia di ACE ha affermato, probabilmente in maniera frettolosa, che il test di vitalità si applicherebbe non solo agli interessi passivi ma anche alle eccedenze di ROL oggetto di riporto in avanti. Tuttavia, si ritiene che tali limitazioni non trovino applicazione nel caso delle eccedenze di ROL e ciò sia in ragione di un’interpretazione meramente letterale sia perché, all’atto pratico, tali eccedenze di ROL potrebbero costituire un plafond ai fini della deducibilità di eventuali eccedenze di interessi passivi generate da una diversa partecipante alla fusione, che quindi hanno già scontato le limitazioni in commento.

 

 

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