Il ripristino dei terreni soggetti a usura
di Viviana GrippoIl ripristino dei terreni utilizzati nell’ambito di attività industriali piuttosto che il recupero della funzionalità degli impianti o anche le spese per lo smantellamento dei cespiti aziendali costituiscono particolari fattispecie aventi un proprio trattamento contabile, individuato dai principi contabili nel rispetto della necessaria correlazione tra costi ed ricavi.
E’ infatti evidente che mentre il costo del bene si correla, attraverso l’ammortamento, con il periodo di produzione dei ricavi, il relativo smaltimento non è ugualmente correlato ai componenti positivi.
Il trattamento contabile da seguire qualora si renda necessario ripristinare lo stato di un bene è quindi contenuto nel principio contabile Oic 31 che si concentra sul caso dell’utilizzo dei terreni quale discarica.
Il principio prevede che: “Le imprese che utilizzano discariche sono tenute, ai sensi delle convenzioni siglate con gli enti concedenti o delle autorizzazioni amministrative e/o commissariali ottenute, al ripristino delle condizioni iniziali dei terreni utilizzati. Sorge, pertanto, per l’impresa una obbligazione per recupero ambientale. Ciò comporta oneri di ripristino (ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio delle formazioni di gas, smaltimento percolato, analisi ambientali e altri oneri di chiusura e post-gestione delle discariche) che interessano l’economia dell’azienda anche svariati anni dopo l’esaurimento della capacità di contenimento della discarica. Gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste la discarica devono essere imputati per competenza a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti.
Gli accantonamenti annui che saranno nel tempo iscritti al fondo recupero ambientale sono rapportati ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale della discarica, tenendo anche conto delle eventuali verifiche e stime effettuate dalle Autorità competenti”.
Ne consegue che gli oneri complessivi stimati per il ripristino del suolo ambientale su cui insiste il bene da rimuovere devono essere imputati per competenza a tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento.Si faccio un esempio.Si supponga che i ricavi per lo sfruttamento del bene si manifestino per anni 5 e che i costi di bonifica siano stimabili in 100.000 euro; per semplicità di rilevazione si supponga poi che l’utilizzazione del cespite sia costante nei 5 esercizi (anche se normalmente la quota di competenza cambia nel corso degli anni).Dal primo al quinto anno la scrittura contabile relativa all’accantonamento sarà la seguente:
Acc.to per oneri a Fondi per recupero ambientale 20.000,00
La voce “Accantonamento per oneri” andrà rilevata in B.13 di conto economico, mentre il Fondo recupero ambientale, il quale rientra tra i fondi oneri, andrà iscritto in B.3 di stato patrimoniale. Trascorsi i supposti cinque anni si sosterranno i costi reali per la bonifica e potranno manifestarsi diverse fattispecie:
- i costi realmente sostenuti sono pari a quelli preventivati;
- i costi realmente sostenuti sono superiori a quelli preventivati;
- i costi realmente sostenuti sono inferiori a quelli preventivati.
Nel primo caso sarà sufficiente stornare il fondo con il debito verso il fornitore che ha posto in essere l’operazione di risanamento (si tralasci l’iva):
Fondi per recupero ambientale a Debiti vs Fornitori 100.000,00
Nel secondo caso l’eccedenza dovrà essere trattata come sopravvenienza passiva, la scrittura contabile sarà la seguente:
Diversi a Debiti vs Fornitori 120.000,00
Fondi per recupero ambientale 100.000,00
Sopravvenienza passiva 20.000,00
Nel caso in cui i costi realmente sostenuti siano inferiori a quelli preventivati l’eccedenza dovrà essere rilevata quale sopravvenienza attiva:
Fondi per recupero ambientale a Diversi 100.000,00
a Sopr.za attiva 20.000,00
a Debiti vs Fornitori 80.000,00