Risarcibile il danno per errata segnalazione alla Centrale Rischi
di Luigi FerrajoliCon la recentissima sentenza n. 23646/14 la Corte di Cassazione ha condannato un istituto di credito alla rifusione dei danni patiti da una società a seguito di un’illegittima segnalazione di “sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, poiché la banca, non avendo provveduto alla sollecita vendita dei titoli di Stato di cui era titolare la parte debitrice, ha impedito il sostanziale azzeramento dell’esposizione debitoria.
Nel caso in esame, il legale rappresentante di una società in accomandita semplice ed i suoi soci avevano adito il Tribunale civile chiedendo la condanna della banca al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito di una duplice segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, la prima relativa ad una sofferenza per Lire 522.000.000 e la seconda per Lire 50.000.000, nonostante l’istituto fosse in possesso, a titolo di pegno, di titoli pubblici per il rilevante importo di Lire 470.000.000.
La sentenza di primo grado aveva negato, sulla base della perizia tecnica d’ufficio, la responsabilità della banca e gli attori avevano proposto appello.
Il Collegio aveva rigettato l’impugnazione ritenendo legittima la seconda segnalazione; con riferimento alla prima, relativa a una sofferenza di Lire 522.000.000, la Corte di Appello ne aveva invece rilevato l’erroneità atteso che la banca disponeva di titoli pubblici di proprietà della parte debitrice, alienati dall’Istituto per la somma di Lire 470.000.000 solo dopo la segnalazione, con conseguente riduzione dello scoperto a Lire 50.000.000, somma oggetto della seconda segnalazione.
Avverso tale pronuncia la società in accomandita semplice ed i suoi soci hanno proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla legittimità della seconda segnalazione, determinata da un comportamento non diligente della banca che aveva provveduto tardivamente alla vendita dei titoli detenuti in pegno, così determinando la quasi integralità dell’esposizione debitoria residua.
L’istituto di credito ha depositato ricorso incidentale rilevando che, alla stregua della circolare della Banca D’Italia n. 139/1991, debbano essere ricomprese nel concetto di sofferenza le situazioni d’insolvenza od equiparabili, indipendentemente dalle garanzie che le assistono e dalle previsioni di perdita; secondo tale teoria per effettuare la segnalazione non vi sarebbe bisogno di una condizione d’incapienza irrecuperabile ma sarebbe sufficiente una grave difficoltà economica.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso incidentale inammissibile, rilevando che “l’affermata legittimità della seconda segnalazione contrasta nettamente e risulta incompatibile sul piano logico con la opposta valutazione riferita alla prima”. Secondo la Cassazione, infatti, tale valutazione si fondava sul comportamento non diligente dell’istituto di credito, che aveva provveduto alla vendita dei titoli in un momento successivo alla prima segnalazione e proprio la mancata tempestività della banca avrebbe determinato, quale conseguenza, l’impedimento di accesso al credito denunciata da parte ricorrente.
La Suprema Corte ha proseguito affermando che “la contraddittorietà tra premessa e conclusione relativamente alla seconda segnalazione è insanabile, tanto più che la Corte di Appello ha espressamente riconosciuto che la società debitrice aveva risposto ai solleciti della banca dimostrando piena propensione al ripianamento mediante la vendita dei titoli. L’accoglimento del motivo non è privo d’interesse per il ricorrente dal momento che l’insussistenza di un “danno risarcibile” viene desunta dalla Corte d’Appello esclusivamente dalla legittimità della seconda segnalazione che, comunque avrebbe giustificato la chiusura delle linee di credito”.
Ne consegue che l’illegittima o errata segnalazione dell’istituto di credito alla Centrale dei Rischi costituisce un danno ingiustamente arrecato al cliente sotto diversi profili. Sul punto, giurisprudenza costante ha stabilito che la responsabilità della banca segnalante in caso di comunicazione erronea alla Centrale dei Rischi sembra potersi ricondurre nell’ambito di una responsabilità da false informazioni, in ordine alla quale è pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (vedasi Cass. sent. n. 12626/ 08).
Non solo: con l’ordinanza del 19 febbraio 2001 il Tribunale di Milano ha configurato tale responsabilità sia come extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ., sia come responsabilità contrattuale, per violazione di norme di comportamento esistenti tra banca ed utente, a partire dagli artt. 1175, 1374, 1375 Cod. Civ..