25 Settembre 2024

Riscossione: la nuova compensazione dei crediti con somme dichiarate e non versate

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 87/2024, di revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’articolo 20, L. 111/2023, ha introdotto, fra l’altro, nell’ambito del D.P.R. 602/1973, l’articolo 28-sexies, prevedendo la compensazione dei crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati.

Pertanto, per effetto della novella normativa, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997 (30 giorni, 60, a decorrere dalle comunicazioni elaborate dall’1.1.2025, per effetto dell’articolo 3, D.Lgs. 108/2024).

A tal fine, è necessario che il credito sia certificato, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, D.L. 185/2008, e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato.

La compensazione è consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

Le disposizioni introdotte si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022.

I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni introdotte sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Il dettato normativo – che si pone in continuità con quanto previsto dall’articolo 28-quinquies, D.P.R. 602/1973, che riguarda le compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario – investe il cd. dichiarato e non versato, che genera l’avviso bonario – spesso causato dal ritardo nei pagamenti dovuti dalle Pubbliche amministrazioni, che produce nelle casse delle imprese creditrici una evidente crisi di liquidità.

Infatti, quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli anticipati eseguiti dall’Ufficio, se vi è pericolo per la riscossione, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati (o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi), lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Se il contribuente ritiene corretti i dati inviati dall’Amministrazione finanziaria, può regolarizzare la sua posizione versando la somma richiesta entro 30 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. In questo caso, la sanzione ordinariamente prevista nei casi di omesso o tardivo versamento di imposte (30%; per le violazioni commesse dall’ 1.9.2024, 25%), è ridotta ad un terzo.

Se antecedentemente il pagamento delle somme dovute derivanti da avvisi bonari non poteva avvenire attraverso la particolare procedura di compensazione del credito certificato, oggi i contribuenti possono utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, per procedere al pagamento.

Pertanto, in sintesi, la compensazione – che si applicherà con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022 (e le cui le concrete modalità di attuazione della procedura dovranno essere stabilite con un futuro decreto del MEF)è consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata. Resta fermo che i crediti dovranno essere certificati e la certificazione dovrà indicare la data prevista per il pagamento.