1 Giugno 2018

Riscossione in pendenza di giudizio

di EVOLUTION
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L’articolo 68 del D.Lgs. 546/1992 regola la fattispecie del pagamento del tributo in pendenza di giudizio ed è stato modificato, da ultimo, dall’articolo 9, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 156/2015.
La disposizione, di fatto, introduce un disincentivo all’impugnazione degli atti, quando l’unico scopo sia quello di differire il pagamento delle somme eventualmente dovute al fisco.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la modifica apportata al pagamento del tributo in pendenza di giudizio, dal D. Lgs. 156/2015.

Con il D.Lgs. 156/2015 si è cercato di rivedere la fattispecie del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio, cercando di disincentivare l’impugnazione degli atti.

Alla disposizione in merito viene affiancata all’articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2010, il quale dispone che l’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del D.P.R. 602/1973.

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