Riserva di rivalutazione “targata” nell’anno di distribuzione
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa distribuzione della riserva di rivalutazione in sospensione d’imposta nel corso del 2018 deve considerarsi una riserva di utili formata in detto periodo d’imposta con conseguente tassazione dell’utile in capo al socio con l’imposta sostitutiva del 26%.
È quanto precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 332, pubblicata ieri, in relazione al caso di una società che aveva fruito della rivalutazione degli immobili di cui alla L. 185/2008 pagando la relativa imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento fiscale (sia pure differito) del maggior valore, ma non aveva proceduto, nel contempo, ad affrancare la riserva di rivalutazione che, in tal modo, ha mantenuto lo status di riserva in sospensione d’imposta.
Nel corso del 2018 l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione della stessa ai due soci entrambi titolari di una partecipazione qualificata (pur non essendo indicato, pare di capire che si tratti di due soci al 50%); il bene immobile rivalutato è ancora in possesso della società e parte della riserva è stata utilizzata in passato per la copertura di perdite.
Prima di analizzare il contenuto della risposta dell’Agenzia, è bene ricordare che la disciplina fiscale dei dividendi ha subito importanti modifiche ad opera della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che, a partire dal 2018, ha equiparato la tassazione degli utili relativi a partecipazioni qualificate a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, prevedendo un’unica modalità di tassazione “secca” del 26% sull’intero dividendo percepito.
Tuttavia, al fine di consentire alle società di “smaltire” le riserve pregresse applicando le regole in precedenza vigenti, è stato previsto un regime transitorio per le distribuzioni operate a favore di soci qualificati nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.
In tale arco temporale si applicano le disposizioni previste dal D.M. 26.05.2017 con conseguente applicazione del regime di tassazione già previsto (tassazione ordinaria sulla quota parte di dividendi variabile in relazione all’anno di formazione degli stessi).
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato le regole che hanno disciplinato la rivalutazione degli immobili d’impresa prevista dal citato D.L. 185/2008, ha precisato che, se la società procede alla distribuzione del saldo attivo di rivalutazione non affrancato deve operare prima di tutto una variazione in aumento nel modello Redditi dell’anno in cui avviene la distribuzione stessa, assoggettando in tal modo il maggior imponibile con l’aliquota Ires vigente in tale anno (24% nel caso di specie, trattandosi di una distribuzione avvenuta nel 2018).
Così operando la riserva si “libera” dal vincolo della sospensione d’imposta e diventa una riserva di utili che si considera formata nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la distribuzione.
Ne consegue, nel caso di specie, che trattandosi di un’operazione che avvenuta nel corso del 2018 la riserva deve considerarsi formata (e distribuita) in tale periodo con conseguente assoggettamento in capo ai soci della tassazione secca del 26% (operata dalla società all’atto della distribuzione).
L’Agenzia ritiene quindi non applicabile il descritto regime transitorio in quanto non si deve aver riguardo all’esercizio in cui la riserva si è formata con il vincolo della sospensione d’imposta, bensì all’esercizio in cui la stessa è “liberata” per effetto della distribuzione.
È appena il caso di osservare, infine, che se la società non avesse eseguito la rivalutazione con effetti fiscali (il D.L. 185/2008 consentiva infatti di eseguire anche la rivalutazione ai soli fini civilistici) la riserva di rivalutazione avrebbe assunto la natura di riserva di utili sin dall’esercizio in cui era stata eseguita la rivalutazione, con conseguente applicazione del regime transitorio in caso di distribuzione nel corso del 2018.