6 Maggio 2014

Riserva legale a velocità variabile

di Francesco ZuechGiovanni Valcarenghi
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È tempo di approvazione dei bilanci e, fra i numerosi aspetti da considerare, non vanno trascurate le novità relative alla corretta quantificazione degli utili da accantonare obbligatoriamente a riserva legale, in particolar modo per le SRL.

Per le SRL “tradizionali” e per le SpA, da sempre l’art. 2430 c.c. prevede che dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte (ndr 5%) di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto (ndr 20%) del Capitale sociale.

Per le sole SRL, tuttavia, il nuovo comma 5 dell’art. 2463 c.c. (introdotto con effetto dal 23/8/2013) dispone, invece, che “La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430 (ndr “riserva legale”), deve essere almeno pari a un quinto (ndr il 20%) degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”.

Secondo il notariato (studio 892 del 12.12.2013), l’integrazione in analisi non sembra determinare una autonoma disciplina rispetto a quella del 2430 prevista per le S.p.a. ma ne delinea, piuttosto, criteri integrativi (“rafforzati”) che operano fino a quando la S.r.l. con capitale sociale inferiore ad € 10.000 non raggiunga un ammontare di capitale e riserve pari a 10.000. Non si tratta, quindi, di una diversa riserva legale ma di quella di cui all’art. 2430 accantonata, però, secondo i criteri integrativi (quelli del comma 5 dell’art. 2463) così riassumibili:

  • accantonamento di un importo più elevato degli utili (20% invece del 5%) fino a quando non sia raggiunga la soglia (riserva più capitale) di € 10.000 (misura rafforzata);
  • necessità (nell’eventualità) di continuare ad accantonare gli utili nella misura ordinaria dell’art. 2430 (5%) fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale (misura ordinaria);
  • il legislatore non ha imposto né un termine di scadenza entro il quale la società sia obbligata a raggiungere la soglia, né l’obbligo di imputare a capitale quanto accantonato.

Alcuni esempi potranno meglio chiarire la situazione.

Situazione

Utile 2013

Riserva da accantonare nel 2013

Comportamento del 2014

SRL con Capitale 9.000

5.000

Misura “rafforzata”5.000 x 20% = 1.000 Misura “ordinaria” (5%) in quanto capitale e riserve hanno raggiunto la soglia di 10.000 euro, ma la riserva non ha ancora raggiunto il 20% del capitale
SRL con Capitale 1.000

5.000

Misura “rafforzata”5.000 x 20% = 1.000 Misura “rafforzata” (20%) in quanto capitale e riserve non hanno raggiunto i 10.000 euro

Seguendo l’impostazione della tabella, nel caso dell’esempio n. 2 troveranno applicazione (nel tempo) solo le disposizioni “rafforzate” dell’art. 2463, co.5, poiché nel momento in cui il capitale (1.000 nell’esempio) più la riserva avranno raggiungo l’importo complessivo di € 10.000, quest’ultima avrà già superato il 20% del capitale sociale (pari a € 200). Più in generale, è possibile concludere che se il capitale sociale è inferiore a € 8.334 troverà quindi applicazione solo l’accantonamento accelerato di cui al citato 2463 c.c.

Va, infine, fatto un cenno alle c.d. SRL semplificate; quest’ultime, hanno, per definizione, un capitale sociale inferiore a € 10.000 e almeno pari a € 1. È dubbio se per tali soggetti si applichi, però, la regola speciale sulla formazione “accelerata” della riserva, posto che la norma non richiama tale cautela. Secondo il notariato, tuttavia, non sembrano sussistere motivazioni per escluderne l’applicazione, vista la funzione di agevolare la patrimonializzazione della società; in tal modo, peraltro, gli amministratori eviteranno possibili rischi di subire le sanzioni di cui all’art. 2627 c.c.