Riserve di rivalutazione e scissione: anno nuovo ripartizione nuova
di Ennio VialVita Pozzi
La disciplina delle riserve in sospensione d’imposta in ipotesi di scissione è stabilita dall’art. 173 co. 9 del Tuir.
La lettera della norma prevede che “le riserve in sospensione d’imposta iscritte nell’ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate nel comma 4 [vale a dire in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile ricevuta]). In caso di scissione parziale, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza. Se la sospensione d’imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi […] ”.
In sostanza viene identificata, quale regola generale, l’obbligo di ricostituzione delle citate riserve da parte della beneficiaria in misura proporzionale alla quota di patrimonio netto contabile attribuita alla stessa in sede di scissione. Tuttavia, nell’ipotesi in cui la sospensione dipenda da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della scissa, le relative riserve devono essere ricostituite dalla beneficiaria che, in sede di scissione, acquisisce gli elementi in questione.
Un tema di particolare interesse è il trattamento delle riserve in sospensione d’imposta che derivano da provvedimenti di rivalutazione di elementi dell’attivo che, successivamente, sono oggetto di scissione.
Posto che le riserve di rivalutazione vengono alimentate dall’iscrizione di maggiori valori contabili iscritti su singoli elementi dell’attivo, verrebbe a prima vista da ritenere che alle stesse debba applicarsi la regola di “imputazione specifica”, e che quindi debbano seguire gli elementi dell’attivo su cui è stata operata la rivalutazione. In realtà non è così.
Sul tema è intervenuta l’Amministrazione Finanziaria sostenendo la tesi opposta.
In particolare, nella C.M. n.98/E/2000 punto 1.5.9 l’Agenzia ha affermato che “… l’attribuzione alle beneficiarie dei fondi di rivalutazione monetaria deve avvenire secondo la regola generale, in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile” e ciò in quanto “la sospensione d’imposta sulle riserve di rivalutazione monetaria, costituite a fronte dell’emersione di maggiori valori di determinati elementi dell’attivo, non è legata alle successive vicende di questi ultimi. Essi possono essere ceduti, assegnati ai soci, estromessi o ammortizzati ai maggiori valori senza provocare la correlata imponibilità delle riserve stesse”.
Secondo l’Amministrazione finanziaria le riserve di rivalutazione devono essere ripartite fra le entità partecipanti alla scissione secondo il criterio proporzionale; non è, infatti, ravvisabile alcun collegamento tra la sorte dei cespiti trasferiti (o rimasti in capo alla scissa) e la conservazione dello status di sospensione della relativa riserva di rivalutazione.
Definita l’interpretazione ministeriale sul tema in oggetto ci si può domandare se tale regola operi anche in relazione alla riserva di rivalutazione iscritta ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008.
Come noto, ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008, nell’ipotesi in cui un soggetto abbia deciso di rivalutare i propri immobili anche con effetti fiscali, la relativa posta patrimoniale a fronte dei maggiori valori iscritti è assoggettata, oltre che a precisi vincoli di natura civilistica, anche ad un regime di sospensione impositiva tale per cui la stessa, in caso di devoluzione ai soci, è assoggettata a tassazione ai fini IRES (o se del caso IRPEF) in capo all’impresa che la distribuisca.
Le rivalutazioni operate nei bilanci 2008 hanno efficacia fiscale soltanto a decorrere dal 2013 e comunque a condizione che i beni rivalutati non vengano ceduti prima del 2014, altrimenti l’efficacia della rivalutazione viene meno ab origine e, contestualmente, viene meno il diritto di mantenere il regime di sospensione di imposta correlato alla riserva di rivalutazione.
Fino al 2014 il vincolo di sospensione di imposta correlato alle riserve di rivalutazione ex art. 15 del D.L. 185/2008 è dunque correlato non soltanto a vicende proprie della riserva (che non deve essere distribuita), ma anche a vicende proprie degli specifici elementi dell’attivo rivalutati (che non devono essere ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all’impresa).
Per le riserve di rivalutazione caratterizzate da tali differimenti di efficacia degli effetti fiscali si ritiene corretto supporre che, in caso di successiva scissione della società che ha effettuato la rivalutazione:
- se la scissione si perfeziona all’interno del periodo di “moratoria” (ossia, nel caso delle rivalutazioni ex D.L. 185/2008, tra il 2009 e il 2013), la riserva di rivalutazione deve essere ripartita tra le beneficiarie (e anche la scissa, in caso di scissione parziale) secondo il criterio di imputazione specifica;
- se la scissione di perfeziona dopo la conclusione del periodo di “moratoria” (ossia, nel caso delle rivalutazioni ex D.L. 185/2008, a partire dal 2014), la riserva di rivalutazione deve essere ripartita tra le beneficiarie (e anche la scissa, in caso di scissione parziale) secondo il criterio di imputazione proporzionale.
Anche Assonime (circolare n.30/2009) sembrerebbe condividere questa impostazione.