21 Maggio 2015

Riserve di utili e presunzione di distribuzione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La riforma fiscale introdotta nel lontano 2004 ha inserito alcune disposizioni normative volte ad evitare che le società posticipino la distribuzione di riserve di utili tassate in capo ai soci percettori, dando precedenza alla distribuzione di riserve di capitali formatesi normalmente da versamenti eseguiti dagli stessi soci.

Secondo quanto stabilito dall’art. 47, co. 1, del Tuir, indipendentemente dalla delibera assembleare (presunzione assoluta), si considerano distribuite per prime le riserve diverse da quelle di capitale. In altre parole, la presunzione disciplinata dall’art. 47, co. 1, del Tuir opera inderogabilmente allorquando viene deliberata la distribuzione ai soci di riserve di capitali, nel caso in cui risultino presenti nel patrimonio netto della società erogante altre voci di patrimonio formate con utili.

In buona sostanza, a prescindere dalla volontà dei soci manifestata nella delibera, sono considerati distribuiti per primi l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale. Di conseguenza, se la società dispone di utili d’esercizio o di utili accantonati a riserva, in presenza di una delibera che prevede la distribuzione ai soci di riserve di capitale (ad esempio, sovrapprezzo azioni / quote, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, ecc.) tale volontà non ha alcuna rilevanza fiscale: le somme distribuite saranno, pertanto, tassate in capo ai soci alla stregua degli utili, mentre la successiva distribuzione di una riserva di utili non sarà tassata in capo quest’ultimi, in quanto fiscalmente “riqualificata” come riserva di capitale.

 

Esempio

Il patrimonio netto della società “ALFA s.r.l.” risulta, alla data del 01.01.2014, essere così composto:

  • capitale sociale euro 200.000,00;
  • versamenti a fondo perduto dei soci: euro 60.000,00;
  • riserve di utili accantonati: euro 40.000,00;
  • utile dell’esercizio precedente: Euro 10.000,00. 

In data 15.05.2014 viene assunta una decisione assembleare nel contesto della quale viene deliberata la restituzione ai soci di euro 60.000,00 a suo tempo versati a fondo perduto. Sebbene sia stata disposta la distribuzione ai soci della voce del patrimonio netto “versamenti a fondo perduto”, per effetto della presunzione di cui al co. 1 dell’art. 47 TUIR si considerano fiscalmente distribuite per prime le voci formate con utili e solo per l’eccedenza la voce formata con apporti dei soci oggetto della delibera assembleare. In altre parole, dal punto di vista fiscale, ai soci vengono distribuiti utili per euro 50.000,00 e, solo per la parte residua (euro 10.000,00), apporti di capitale.

Successivamente, per effetto di tale presunzione, le riserve di utili (euro 40.000,00) e l’utile di esercizio (euro 10.000,00) verranno assimilate, dal punto di vista meramente fiscale, a voci del patrimonio netto formate con apporti di capitale, poiché la relativa distribuzione è già stata tassata in capo ai soci per effetto della presunzione di cui al co. 1 dell’art. 47 TUIR. In tale ipotesi, peraltro, per consentire ai soci di applicare alle somme ricevute il corretto trattamento fiscale, è altresì opportuno che la società comunichi agli stessi, al momento della distribuzione di tali importi, che le somme assegnate costituiscono reddito tassabile in quanto la società presenta, oltre a versamenti a fondo perduto, anche riserve di utili e l’utile dell’esercizio precedente liberamente disponibili. Ciò potrebbe essere specificato direttamente nel contesto della delibera di distribuzione.

La presunzione sopra esaminata non opera, invece, con riferimento alle riserve di utili in sospensione d’imposta (es. riserva di rivalutazione), ovvero in presenza di riserve non disponibili dal punto di vista civilistico (es. riserva legale nel limite di 1/5 del capitale sociale, ovvero riserva per acquisto azioni proprie).

In presenza di tali poste di patrimonio netto l’eventuale distribuzione di riserve di capitale non si trasforma in distribuzione di riserve di utili, con conseguente non tassazione in capo ai soci. Ancorché non previsto espressamente dalla norma, si ritiene che la presunzione non operi anche nell’ipotesi di utilizzo di riserve di utili per la copertura di perdite, poiché in tale situazione non vi è alcuna erogazione di somme a favore dei soci.