27 Dicembre 2013

Risorse finanziarie agli studi associati con una oculata gestione delle ritenute

di Fabio Garrini
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Vista la situazione sempre più delicata dell’attività professionale (clienti che cessano l’attività, incassi sempre più difficili e costi che invece non calano), una oculata gestione delle risorse finanziarie è certamente un aspetto non trascurabile. Anzi.

Una delle soluzioni a disposizione è quella di utilizzare in compensazione in capo agli studi associati i crediti non spendibili dai singoli associati nell’ambito delle proprie dichiarazioni dei redditi: come previsto da 4 anni a questa parte, grazie all’interpretazione estensiva proposta dall’Agenzia delle Entrate attraverso la CM 56/E/09, le ritenute d’acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone, ma NON dalle SRL in trasparenza) possono essere utilizzate, oltre che dai soci per abbattere i propri debiti d’imposta, anche dalle stesse associazioni / società dalle quali dette ritenute provengono per effettuare propri versamenti (Iva, contributi dei dipendenti, ecc).

Si tratta di un’apertura di grande importanza soprattutto per gli studi professionali dove il “monte ritenute” attribuito a ciascun associato si dimostra spesso molto superiore alle esigenze di compensazione di tale associato. Soprattutto in questi tempi dove i costi dell’attività aumentano la loro incidenza, riducendo gli utili, mentre le ritenute rimangono evidentemente parametrate ai compensi incassati.

Tale soluzione permette di utilizzare immediatamente (dal 1 gennaio dell’anno successivo quello di riferimento del credito, quindi dal prossimo 1 gennaio 2014 saranno utilizzabili le ritenute maturate nel 2013) crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni.

Di seguito si ricordano le regole di base; per chi volesse approfondire la materia e le relative problematicità, si rinvia ad uno specifico contributo di prossima pubblicazione sulla Circolare Tributaria.

 

I requisiti

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l’Agenzia richiede il soddisfacimento di due requisiti che devono essere necessariamente rispettati:

  • un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi prima dell’utilizzo in compensazione del credito, con modalità che possano evidenziare una data certa (atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto privato registrato presso l’Agenzia a tassa fissa, raccomandata, apposizione sull’atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste, ovvero tramite utilizzo della PEC). Tale assenso può anche essere continuativo (ossia può esplicare effetti anche per le successive annualità, salvo revoca): quindi se tale assenso è già stato reso in passato quest’anno non occorrerà renderlo nuovamente.
  • Il secondo requisito è una opportuna compilazione delle dichiarazioni dei redditi: ciascun associato deve indicare nel proprio quadro RN le ritenute non utilizzate e che intende restituire, lo studio associato indicherà nel quadro RK le ritenute riattribuite da ciascun associato, nonché in RX il credito complessivo compensabile (sia quello relativo all’anno 2013, che i riporti dall’anno precedente).

La compilazione del modello F24

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardanti la modalità attraverso la quale compilare il modello F24 nel quale dette ritenute vengono utilizzate in compensazione:

  • Il codice tributo da utilizzare, istituito con la RM 6/E/10, è il 6830, da utilizzare nella sezione erario del modello F24;
  • L’anno di riferimento, secondo quanto chiarito dalla successiva CM 29/E/10, è quello relativo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi da cui il credito in questione sorge. Pertanto, se nel 2014 verranno utilizzate le ritenute maturate con riferimento al 2013 si dovrà indicare tale anno.

Ritenute delle società di capitali in trasparenza

Si ricorda che le società di capitali, anche se in trasparenza, non possono beneficiare di tale meccanismo di riattribuzione. Secondo l’Agenzia delle Entrate (si veda sul punto la RM 99/E/11) le ritenute subite dalla Srl che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale devono essere utilizzare dai soci, senza possibilità di restituzione alla Srl trasparente. Il chiarimento crea difficoltà a tutte le Srl trasparenti che subiscono ritenute nell’ambito delle loro attività (Srl che svolgono attività di intermediazione che subiscono la ritenuta del 11,5%, oppure Srl che svolgono attività edilizia che subiscono al ritenuta del 4% sugli interventi edilizi per i quali i committenti richiedono le detrazioni 50% e 55/65%).

La posizione non pare troppo ragionevole, ma risulta difficile discostarsene visto che il modello UNICO SC non presenta le specifiche allocazioni per le ritenute restituite e per la gestione del relativo credito.