Risparmio energetico e cessione della detrazione per gli incapienti
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365Il risparmio energetico trova l’ennesima proroga annuale, con conferma dell’assetto finora conosciuto e l’aggiunta di una novità importante per quanto concerne le spese sostenute in ambito condominiale.
La Legge di Stabilità 2016, infatti, estende la detrazione in argomento fino al 31 dicembre 2016, non modificando le regole del passato, ma intervenendo in modo da consentire anche ad alcuni contribuenti, naturalmente “incapienti” quanto ad imposta su cui detrarre, di fruire in via indiretta dell’agevolazione. L’argomento “incapienza” è purtroppo decisivo in materia di detrazioni fiscali divenendo di fatto lo scoglio insuperabile per determinati contribuenti che pure hanno sostenuto spese socialmente rilevanti, premiate mediante specifiche agevolazioni fiscali. La stragrande maggioranza delle detrazioni, in particolare, non permette il consolidarsi di un credito da riportare a dichiarazioni future o da richiedere a rimborso: le detrazioni devono essere interamente fruite fino a concorrenza dell’imposta dovuta dal contribuente e nel caso in cui detta imposta sia ormai “esaurita”, la detrazione eccedente la “capienza” è inesorabilmente persa. Tale meccanismo caratterizza anche le spese di risparmio energetico, con l’evidente conseguenza che il beneficio di cui si discute può essere evaporato soprattutto per coloro che hanno bassa o addirittura inesistente capienza, circostanza che si verifica in particolare con i percettori di redditi bassi. Orbene, se è vero che la prima obiezione è che probabilmente detti soggetti avranno altro cui pensare, piuttosto che sostenere spese agevolate, è altrettanto vero che spesso si è in presenza di interventi condominiali cui obbligatoriamente deve parteciparsi.
In tale direzione si registra il recente intervento del legislatore, sicuramente particolare in quanto al momento limitato alle sole spese di risparmio energetico e non anche a quelle di recupero del patrimonio edilizio, ancorché la problematica sembra essere la stessa: forse la volontà è di agevolare in misura maggiore le spese in argomento e il conseguente beneficio collettivo del minor inquinamento connesso al realizzato risparmio energetico, ma vista nell’ottica del contribuente “incapiente” sarebbe sicuramente interessante avere maggiori meccanismi di recuperi effettivi dei benefici fiscali.
Ad ogni buon conto l’intervento, che comunque richiede uno specifico provvedimento direttoriale attuativo, è immediato nella soluzione esplorata: i contribuenti in questione, piuttosto che procedere al pagamento complessivo delle spese condominiali, potranno cedere direttamente alla ditta esecutrice dei lavori la detrazione di cui hanno diritto. Tradotto in termini pratici, significa che a fronte di 100 di spese condominiali di competenza per gli interventi di risparmio, il contribuente potrà pagare 35 e cedere figurativamente 65 quale detrazione che l’azienda esecutrice potrà fruire in dichiarazione. L’azienda da parte sua ovviamente fattura, IVA inclusa, 100 e procede ai suoi ordinari adempimenti fiscali (imponibilità dei ricavi e adempimenti IVA), ma sul fronte finanziario in luogo dell’incasso dell’importo fatturato avrà, per l’importo di 65, un ammontare di credito verso l’Amministrazione finanziaria. L’auspicio è che detto credito assuma poi le sembianze del credito d’imposta e non di una detrazione fiscale, ma solo il predetto provvedimento attuativo in futuro potrà sciogliere i dubbi.
La norma, come anticipato, è rivolta ai soggetti con bassi redditi. Infatti, per esplicita previsione, trattasi di coloro che:
- sono naturalmente esonerati dal pagamento delle imposte ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del Tuir, ossia i contribuenti alla cui formazione del reddito complessivo vedono concorrere soltanto redditi di pensione non superiori a € 7.500, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92 e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- percepiscono redditi di lavoro dipendente o alcuni assimilati di importo non superiore a 8 mila euro (articolo 13, comma 1, lett. a) del Tuir);
- percepiscono altri redditi assimilati di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo o di impresa semplificati o ancora redditi occasionali di lavoro autonomo o di attività commerciale di importo non superiore a 4.800,00 euro (articolo 13, comma 5, lett. a) del Tuir).
Nell’attesa delle regole attuative può comunque effettuarsi subito un’osservazione pratica: le aziende esecutrici dei lavori devono mettere in preventivo anche l’impatto finanziario, posto che i pagamenti saranno sostituiti da crediti futuri. Si spera che almeno:
- vi possa essere un meccanismo di immediata “spendibilità” della detrazione, che comunque dovrà attendere il consolidarsi delle condizioni in capo al contribuente (dunque pagamento da parte dell’amministratore e certificazione nei confronti dei condomini della correttezza di tutti gli adempimenti normativi richiesti);
- l’azienda non sia considerata responsabile di eventuali contestazioni in capo al contribuente che ha ceduto il credito, nel senso che le contestazioni delle condizioni di detrazione potranno condurre solo a recuperi fiscali nei confronti del contribuente medesimo.