Risposte AI in materia di cessione d’azienda
di Mauro MuracaAi fini della corretta qualificazione degli atti di cessione d’azienda risulta imprescindibile valutare, nel caso concreto, quale sia l’effettivo oggetto del trasferimento: cessione di ramo d’azienda, oppure cessione di singoli beni e di rapporti giuridici/contrattuali. Dal punto di vista delle imposte indirette, la cessione di un bene materiale è soggetta a Iva nei modi ordinari, mentre le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto, sono assimilate alle prestazioni di servizi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, n. 5, D.P.R. 633/1972. In particolare, la cessione di tali beni e contratti, realizzata da un imprenditore, integra un’operazione imponibile Iva, con conseguente imposizione all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, D.P.R. 131/1986. Diversamente, la cessione dei medesimi contratti e beni – realizzata nel contesto di una operazione di cessione di complessi aziendali (aziende o rami d’azienda) – costituisce un’operazione fuori campo Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972, soggetta a imposta di registro in misura proporzionale, a norma dell’articolo 2 e articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R. 131/1986.
Per tale ragione, risulta imprescindibile valutare, nel caso concreto, quale sia l’effettivo oggetto del trasferimento, vale a dire: una azienda (o un singolo ramo d’azienda), ovvero singoli beni e/o rapporti giuridici/contrattuali.
Abbiamo interrogato il nostro sistema di intelligenza artificiale, sulla tematica in rassegna e sui profili contabili e fiscali della cessione d’azienda; riportiamo di seguito le principali risposte.