Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
di Luigi ScappiniAgea, con la circolare del 7 aprile 2017, protocollo n. 31081 ha reso note le modalità operative per la richiesta della misura agevolativa prevista per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, applicabili a partire dalla campagna 2017-2018, ai sensi del Regolamento 1308/2013/UE.
Le azioni agevolate devono essere realizzate nel termine massimo di 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, non è mai possibile eccedere il periodo di validità del diritto al reimpianto.
A tal fine si ricorda che le singole regioni adottano determinazioni, adeguatamente motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori, ai fini dell’applicazione della misura, tra le quali: quelle relative alla definizione e limitazione delle aree dell’intervento, l’individuazione dei beneficiari, l’indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro, la superficie minima oggetto dell’intervento.
Possono accedere alla misura le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti, con regolare autorizzazione, con varietà di uve da vino nonché quelli che possiedono autorizzazioni valide al reimpianto dei vigneti. L’azienda deve, inoltre, essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
Nello specifico i soggetti beneficiari sono:
- imprenditori agricoli singoli e associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- consorzi di tutela.
Tali soggetti, per poter procedere con la domanda di aiuto, devono essere in regola con il fascicolo aziendale la cui costituzione è obbligatoria in caso di presentazione della domanda per la prima volta; al contrario, se il fascicolo è già esistente, è necessario procedere all’aggiornamento preventivo ai fini della coerenza con le domande rese.
Le domande devono essere presentate al rispettivo Organismo pagatore competente per regione. La competenza viene determinata in funzione dell’ubicazione dei terreni oggetto di domanda e non della sede legale dell’istante, con la conseguenza che in ipotesi di più domande relative a terreni situati in regioni diverse, dovranno essere presentate domande separate.
Il termine ultimo per la presentazione viene individuato nel 30 giugno di ogni anno.
Le operazioni devono avere a oggetto una superficie minima di mezzo ettaro, ridotto a 0,3 nel caso di partecipazione a un progetto collettivo o nel caso di superficie vitata inferiore o uguale a un ettaro.
Le attività ammesse, che devono essere eseguite per rendere ove possibile utilizzabile la meccanizzazione totale o parziale, sono:
- riconversione varietale consistente in:
-
- reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
- ristrutturazione, che consiste in:
-
- ricollocazione del vigneto tramite il reimpianto in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico;
- reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
Non si considera operazione rientrante nell’aiuto il naturale rinnovo dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale.
Il contributo viene erogato, alternativamente, in forma di compensazione per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura o contributo sui costi di ristrutturazione e di riconversione.
Nel primo caso l’importo, nel limite massimo di 3.000 euro per ettaro può coprire anche integralmente la perdita.
Nel caso, invece di contributi sui costi sostenuti, viene individuato il limite massimo del 50% degli stessi, aumentato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate.
Le forme di erogazione sono:
- in base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 euro per ettaro oppure
- in base a tabelle standard dei costi unitari e, comunque, con riferimento a un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 euro, elevato a 15.000 nelle Regioni classificate come meno sviluppate.
È prevista la possibilità che le singole regioni elevino il contributo per incentivare la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, considerando tali quelle che rispettano almeno uno dei seguenti parametri:
- pendenza del terreno superiore al 30%;
- altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole.
In tal caso, il sostegno può essere elevato fino a 22.000 euro per ettaro per le regioni ordinarie e a 24.500 euro per quelle meno sviluppate.
L’aiuto può, su richiesta, essere erogato in via anticipata nel limite massimo dell’80%, previa presentazione di una fidejussione a copertura del 110% dell’importo erogato. Il saldo viene erogato dopo l’effettuazione del collaudo.