Ritenuta del 30% sui compensi delle imprese estere
di Ennio VialVita Pozziritenuta del
30% sulla
parte imponibile dei
compensi percepiti da
soggetti non residenti. La previsione è contenuta nell’
art. 25 del Dpr n. 600/73.
compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una
ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’
esercizio di
imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
compensi di natura professionale.
compensi erogati a
professionisti o se debba applicarsi anche in ipotesi di prestazioni erogate da imprese non residenti, aventi tuttavia natura di compensi. Si pensi ai casi di
consulenze erogate da società come i servizi di
tipo informatico e amministrativo.
ritenuta deve essere
applicata.
soggetti non residenti sono tassati in Italia sulle diverse
categorie di reddito alla stregua di una persona fisica o di un ente non commerciale: ciò comporta che il compenso percepito non sia qualificabile come un reddito di impresa ma piuttosto come un reddito di
lavoro autonomo.
23 del Tuir, in particolare, stabilisce quali sono le tipologie reddituali che i non residenti producono in Italia. Nella lista troviamo alla lettera d) i redditi di
lavoro autonomo derivanti da attività
esercitate nel
territorio dello
Stato.
l’art. 3 del Tuir che, in relazione ai soggetti non residenti, prevede la tassazione in Italia solamente sui
redditi prodotti nel territorio dello
Stato.
step è quello di esaminare
l’art. 23 del Tuir che contiene l’elenco delle fattispecie.
non siano soggetti a
tassazione in Italia i compensi per
attività svolte
all’estero. Sul punto il Dpr n.600/73 è perfettamente coerente in quanto non prevede l’applicazione della ritenuta.
ritenuta è
omessa anche se i compensi sono corrisposti ad una
stabile organizzazione. Attenzione, tuttavia, che stiamo parlando della ritenuta del
30%. Se la stabile organizzazione è relativa ad un professionista, la stessa
compilerà il
quadro RE e si avrà l’applicazione della ritenuta del 20% a titolo di acconto.
30% deve intendersi a
titolo di imposta, come generalmente accade per i soggetti non residenti.
convenzione contro le doppie imposizioni in linea con il modello OCSE, la
ritenuta può essere
omessa in quanto la convenzione prevede che le imprese e i professionisti possano essere tassati in Italia solamente in presenza di una
stabile organizzazione. Generalmente, l’erogazione di qualche servizio ad un cliente italiano non comporta la sussistenza della stabile, anche se la prestazione viene erogata in Italia.
idonea documentazione e indicare tali compensi nel modello
770 semplificato. Il quadro di riferimento è quello relativo alle comunicazioni dei dati relativi al
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
casella 23 precisano che se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d’imposta deve indicare le somme
non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle
convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d’imposta deve
conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell’
Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero attestante la
residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest’ultimo debitamente compilato sostituisce la predetta documentazione.
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
7.7.2013 prot. n. 2013/84404 sono stati approvati i nuovi
modelli di domanda per il
rimborso o l’esonero dall’imposta italiana applicata sui redditi tra cui
dividendi, interessi e canoni, corrisposti a
soggetti non residenti. Si tratta di quattro modelli (A, B, C e D) utilizzati rispettivamente nel caso di redditi relativi a dividendi, interessi, canoni e
altre tipologie di reddito erogati a soggetti non residenti in Italia e che posseggono i requisiti previsti dalla specifica Convenzione della quale gli stessi chiedono l’applicazione.