Ritenute a tutto campo con il nuovo provvedimento attuativo di RW
di Ennio VialVita Pozzi
Il provvedimento del 18 dicembre 2013 (Protocollo 2013/151663), recante disposizioni attuative in tema di monitoraggio fiscale, interviene sulla delicata questione delle ritenute a titolo di acconto che gli intermediari finanziari devono operare su determinate tipologie di redditi esteri indicate nel comma 2 dell’articolo 4 del D.L. n. 167 del 1990.
Tali tipologie di reddito sono riprese dal provvedimento con un’elencazione puntuale.
In particolare, i redditi in oggetto sono:
- interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir;
- importi delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del Tuir;
- compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del Tuir;
- gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del Tuir;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir;
- plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir;
- redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del Tuir;
- redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del Tuir;
- redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del Tuir;
- plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir.
L’intermediario è tenuto a versare la ritenuta operata entro il 16 del mese successivo all’effettuazione del prelievo.
La questione in oggetto è di estrema delicatezza atteso che l’intermediario non risulta generalmente informato sulla natura del flusso.
Al riguardo, dobbiamo constatare come il provvedimento non abbia accolto la soluzione da noi proposta nel contributo pubblicato su Euroconference NEWS dello scorso 17 ottobre 2013, nel quale, interpretando la norma e i chiarimenti contenuti nella C.M. n.54/E/2002, avevamo proposto l’applicazione della ritenuta solo nel caso in cui il contribuente avesse dato un incarico preciso all’intermediario.
Si discuteva, in particolare, sul significato dell’espressione “intervento nella riscossione” previsto dalla norma: secondo l’interpretazione data il mero transito per il canale bancario non doveva attivare l’applicazione della ritenuta.
Diversamente, il recente provvedimento afferma che la ritenuta dovrà essere operata a prescindere dal conferimento di un incarico alla riscossione, realizzando così una sorta di “ritenuta facile” in tutte le ipotesi in cui si configurano i redditi esteri sopra evidenziati.
L’indicazione fornita si presta a possibili errori da parte dell’intermediario o del contribuente: sono quindi previsti alcuni “correttivi”.
In particolare, si stabilisce che:
- il contribuente può dare indicazione preventiva alla banca affinché esenti da ritenuta un determinato importo oppure affinché esoneri da ritenuta tutti i flussi che giungono in uno specifico conto;
- la banca può restituire le ritenute operate (è l’ipotesi dell’imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore) entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo scomputando l’importo dai versamenti successivi ai sensi del D.P.R. n. 445/1997;
- il contribuente può presentare all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973.
In sostanza, per evitare la ritenuta basta dare una comunicazione all’intermediario (un’autocertificazione in forma libera) ed il gioco è fatto: la ritenuta non c’è più! Si presti tuttavia attenzione al fatto che l’intermediario è tenuto a segnalare questi soggetti all’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento stabilisce che le nuove regole entrano in vigore dal 2014.
Si evidenzia, infine, come per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti.