Ritenute a garanzia nei lavori in corso su ordinazione
di Viviana GrippoCapita sovente che nell’ambito dei contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere e, in generale, nei contratti di durata pluriennale il committente trattenga una parte del dovuto a garanzia del buon risultato della commessa richiesta.
Sostanzialmente nel corso del rapporto di appalto il committente, anziché corrispondere la somma dovuta al singolo SAL, sottrae ad essa una cifra a titolo di garanzia sui lavori in esecuzione.
Il trattamento contabile di tali poste è definito dall’OIC 23, il quale specifica che esse debbano essere considerate alla stregua di crediti/debiti.
Allorquando nel corso dell’opera vengano previsti acconti aventi natura provvisoria sulla base degli stati di avanzamento lavori, l’appaltatore rileverà tali somme come anticipi da clienti, posta di debito, al netto della somma trattenuta. Da tale operazione non verrà interessato il conto economico ove invece troverà allocazione la somma lorda.
Il committente si comporterà allo stesso modo salvo il fatto che questi rileverà un credito.
Occorre ricordare che gli anticipi e gli acconti, nell’ambito dei contratti di appalto, sono prassi assai frequente, che corrisponde ad una semplice necessità finanziaria dell’appaltatore, e vanno rilevati dall’appaltatore tra i debiti in stato patrimoniale alla voce D6 “Acconti”; tali poste andranno poi stornate quando si procederà alla fatturazione.
La scrittura contabile è la seguente:
Banca c/c a Diversi
a Acconti da clienti
a Erario c/Iva
Al 31/12 di ogni anno occorrerà valutare la percentuale del ricavo maturata nell’esercizio:
Lavori in corso su ordinazione (sp) a Variazione in corso su ordinazione(ce)
All’1/1 dell’anno successivo andrà eseguita la scrittura inversa:
Variazione in corso su ordinazione(ce) a Lavori in corso su ordinazione (sp)
Al termine della commessa si rileverà l’emissione della fattura di saldo:
Diversi a Diversi
Acconti da clienti
Crediti vs clienti
a Ricavi delle vendite e prestazioni
a Erario c/Iva
Tornando alle ritenute a garanzia, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire, con propria nota del 24/04/2013, che le stesse scontano l’Iva solo all’atto del loro pagamento o fatturazione.
Può anche accadere che le ritenute a garanzia non siano riscosse dall’appaltatore ma pagate direttamente dal committente all’Ente previdenziale, qualora l’appaltatore non sia in regola con i propri obblighi contributivi: anche in tal caso le ritenute devono essere fatturate.
Infine occorre fare una considerazione in tema di imposte dirette.
Le ritenute a garanzia, secondo la risoluzione AdE 117/E/2010, costituiscono costo per il committente nello stesso esercizio in cui costituiscono ricavo per l’appaltatore. Nella pratica l’appaltatore valuta le rimanenze finali al lordo delle ritenute: il committente potrà dedurre il relativo costo nella misura in cui il ricavo di riferimento abbia concorso alla composizione delle rimanenze.