Ritenute negli appalti: non sanzionate le violazioni fino al 30 aprile
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella giornata di ieri, 12 febbraio, è stata finalmente pubblicata l’attesa circolare dell’Agenzia delle entrate sulle nuove norme in materia di ritenute negli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.
La circolare 1/E/2020, oltre a soffermarsi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione, chiarisce interessanti aspetti riguardanti i profili sanzionatori.
Come noto l’articolo 17 bis, comma 4, D.Lgs. 241/1997 (introdotto dall’articolo 4 D.L. 124/2019):
- impone al committente l’obbligo di richiedere i modelli F24 di versamento delle ritenute e, in caso di mancata consegna o di errati versamenti, sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati,
- prevede, in caso di violazione degli appena richiamati obblighi, che il committente sia obbligato al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.
Pare evidente, dunque, che la sanzione trovi applicazione solo nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non abbia correttamente determinato, eseguito e versato le ritenute (ad esempio, procedendo alla compensazione pur a fronte dell’espressa previsione normativa): al contrario, nessuna sanzione potrà essere irrogata alla committente se i suddetti adempimenti sono stati correttamente posti in essere, pur non essendoci stato alcuno scambio di documentazione tra le parti.
Tra l’altro, come chiarisce la circolare in esame, le sanzioni non sono dovute quando l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse, prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.
La sanzione a carico del committente, invece, rientra tra quelle amministrative non tributarie, in quanto non strettamente correlata alla violazione di norme disciplinanti il rapporto fiscale: non possono quindi trovare applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 472/1997, con conseguente esclusione, per il committente, della possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.
La circolare ha inoltre chiarito che “nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni …), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti 35 dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata”.
La richiamata previsione, la quale pare far fronte alle numerose richieste di moratorie o proroghe, non può che lasciare insoddisfatti, in quanto comunque espone il committente al pericolo di sanzioni.
La circolare, infatti:
- pare escludere l’applicabilità delle sanzioni soltanto nel caso in cui l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, pur senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe,
- prevede la possibilità di consegnare al committente la documentazione entro il 30 aprile.
Cosa potrebbe fare, dunque, il committente nel caso in cui rilevi, al momento della consegna della documentazione, entro il 30 aprile, che l’appaltatore non ha correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali?
Seguendo un’interpretazione letterale del testo della circolare dovrebbe ritenersi che, in questo caso, la moratoria non operi, e che, comunque, siano dovute dal committente le sanzioni previste, senza possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
Invero, considerato quanto previsto dalla disposizione di legge, potrebbe ritenersi che, solo dalla suddetta data di consegna della documentazione (30 aprile 2020), in caso di omesso o insufficiente versamento, il committente sia tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate. Le medesime conseguenze sarebbero poi connesse alla mancata consegna della documentazione entro la stessa data.
D’altra parte, in caso contrario, la previsione dalla circolare rappresenterebbe esclusivamente una modalità per riconoscere agli appaltatori i tempi necessari per gli adeguamenti tecnologici, facendo tuttavia ricadere interamente sul committente il rischio di irrogazione delle sanzioni. Inoltre non avrebbe avuto alcun senso l’ulteriore condizione rappresentata dalla consegna della documentazione entro il 30 aprile, posto che, in caso di versamenti correttamente effettuati, non troverebbe comunque applicazione alcuna sanzione.
Sicuramente sarebbe stata opportuna maggiore chiarezza.