Ritenute omesse: pagando entro il 20 settembre si evita anche il penale
di Giovanni Valcarenghi
Il prossimo 20 settembre scade il termine entro il quale i sostituti d’imposta, in proprio o per il tramite degli intermediari abilitati, debbono inviare la dichiarazione 770 relativa al periodo 2012. Rispetto alle originarie scadenze di luglio, infatti, anche quest’anno abbiamo registrato l’immancabile proroga, concessa con DPCM del 24 luglio scorso. Ricordata la proroga, allora, appare importante puntualizzare alcune conseguenze (positive) per il contribuente che la medesima porta con sé, in particolar modo per quanto attiene alla casistica delle ritenute non versate, ipotesi sempre più frequente in periodi di scarsa liquidità delle aziende.
Sul versante delle sanzioni amministrative, giova rammentare la possibilità, ancora percorribile, di sfruttare i benefici del ravvedimento operoso. Infatti, chi non avesse versato le ritenute scadenti nel 2012, ha ancora la possibilità di farlo entro il prossimo 20 settembre. In tal modo, la sanzione canonica del 30% verrebbe a ridursi ad 1/8, quindi al 3,75%; ipotesi di ravvedimento meno costose, in quanto più tempestive, sono ormai sfumate, in quanto legate a ritardi non superiori a 30 giorni rispetto alla scadenza. Oltre al ridotto carico sanzionatorio, affinché il ravvedimento possa considerarsi perfetto, è necessario versare anche gli interessi moratori nella misura del 2,5% annuo. Diversamente da quanto accade per altri tipi di tributi, nel caso delle ritenute d’acconto l’importo degli interessi si cumula con il tributo principale e non viene separatamente esposto sul modello F24, come invece deve avvenire per la sanzione. Volendo inseguire la maggior dilazione possibile, si può anche ricordare che le ritenute con scadenza al 16 gennaio 2013 potrebbero essere ravvedute entro il prossimo anno, in quanto l’articolo 13 del decreto legislativo n.472/97 indica il termine ultimo della presentazione della dichiarazione del periodo durante il quale è stato commesso l’errore o evidenziata l’omissione (nell’esempio in analisi, gennaio 2013). Sfumata la possibilità sopra esposta, al contribuente conviene attendere la notifica del preavviso di liquidazione (c.d. avviso bonario); pagando il dovuto entro 30 giorni dalla ricezione si potrà beneficiare di una sanzione ridotta al 10% (rispetto al 30% canonico). Ma, soprattutto, ciò che è bene ricordare è che sarà possibile accedere al pagamento rateale, utilizzando le procedure disponibili sulla piattaforma della Agenzia delle Entrate. Pagata la prima rata, che rende valida la procedura, il contribuente potrà anche permettersi il lusso di un ritardo nelle rate successive, a condizione che non si superi la scadenza successiva (in tale ipotesi, infatti, la rateazione con Equitalia decade e le somme vengono iscritte a ruolo).
Ma, forse, potrebbe essere anche interessante rammentare che il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta aiuta i contribuenti anche sotto il versante delle sanzioni penali. L’articolo 10-bis del decreto legislativo n.74/2000, infatti, punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000,00 euro per ciascun periodo di imposta. Il reato tributario richiamato è stato di recente analizzato dalla giurisprudenza, con numerosi approdi verso soluzioni tranquillizzanti, ove il mancato versamento fosse dovuto ad una mancanza assoluta di liquidità dell’azienda; peraltro, anche la riforma del sistema fiscale in atto al Parlamento dovrebbe intervenire per ridisegnare i perimetri di tali fattispecie. Ma, ad oggi, l’unico metodo che con certezza può escludere ricadute penali è solo quello della rimozione della fattispecie delittuosa. Insomma, la via certa è quella di pagare il dovuto, ovvero almeno di ridurre l’ammontare dello scoperto per ritenute al di sotto del limite dei 50.000 euro. Che si decida di profittare, o meno, del ravvedimento operoso è una circostanza che non interessa il giudice penale.
Abbiamo allora delineato due ambiti ben precisi e tra loro autonomi: su un versante l’aspetto della sanzione amministrativa, che solitamente preoccupa poco l’imprenditore, anche perché, in mancanza di ravvedimento operoso, rimane comunque la “scappatoia” dell’avviso bonario. Sull’altro versante, invece, non esiste ravvedimento operoso, ma solo un reato che si configura ove, alla data del prossimo 20 settembre, permanga lo scoperto oltre soglia. Pagare le somme oltre tale data può solamente consentire di ottenere delle attenuanti, ma non certo di cancellare il reato. Sarà allora opportuno richiamare l’attenzione sulla clientela di studio sulla importanza di non lasciarsi scappare quest’ultimo treno, con il rischio di restare appesi alle speranze di una riforma in itinere.