Ritenute sui dividendi per il primo anno del trust?
di Ennio VialVita Pozzi
Un aspetto di carattere prettamente operativo attiene all’applicazione delle ritenute sui dividendi pagati dalle società di capitali al trust assimilato ad un ente non commerciale per il primo anno di vita del trust. E’, in sostanza, la tipica ipotesi di Trust socio di società di capitali.
L’art. 4 co. 1 lett. q) D.Lgs. n. 344/2003 stabilisce che fino a quando, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), non verrà attuata l’inclusione della legge 7 aprile 2003, n. 80 tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito degli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), gli utili percepiti, anche nell’esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi nella misura del 95% del loro ammontare; sull’ammontare imponibile degli utili, in qualunque forma corrisposti nel primo periodo d’imposta che inizia a decorrere dal 1 gennaio 2004, le società operano una ritenuta a titolo di acconto su tali dividendi.
La norma si presta a due possibili interpretazioni:
- la ritenuta va operata solo nel 2004;
- la ritenuta va operata nel primo anno di vita del trust che ben potrebbe, ovviamente, essere costituito successivamente al 2004.
Il primo chiarimento è intervenuto con la R.M. n. 85 dell’11 luglio 2005 la quale ha ripreso la disciplina illustrata precisando che a partire dal 2005, venendo meno la validità temporale della specifica disposizione recata dall’ultimo periodo dell’art.4, comma 1, lettera q) del D.Lgs. n. 344 del 2003, gli utili in questione percepiti dalle Onlus, al pari di quelli percepiti dagli altri enti non commerciali, non subiranno la ritenuta ivi prevista e concorreranno alla formazione della base imponibile Ires nella predetta misura del 5%.
L’intervento ministeriale non pare risolvere la questione in modo decisivo.
Infatti, l’indicazione “a partire dal 2005” appare generica e magari riferita ai soggetti già in essere.
L’applicazione della ritenuta rappresenta un comportamento prudenziale del contribuente che di fatto anticipa il prelievo nel primo anno di vita del trust quando ovviamente non sono versati acconti sull’IRES dovuta.
Si deve ritenere, tuttavia, che anche la scelta di non applicare la ritenuta trovi vari supporti che potrebbero anche far venir meno questo approccio di estrema prudenza.
In realtà, la C.M. 11/E/2012 nella sua versione originaria stabiliva in fondo a pagina 47 che i dividendi e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,lettera q), del decreto legislativo n. 344 del 2003, sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla quota imponibile dei dividendi e proventi stessi. Tale ritenuta, prevista dalla norma nella misura del 12,50 per cento, dovrà essere operata a decorrere dal 1° gennaio 2012 nella misura del 20 per cento.
Ebbene, come per magia la circolare 11/E/2012 è stata modificata e alla fine di pagina 47 si legge ora che i dividendi e i proventi ad essi assimilati corrisposti agli enti non commerciali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 344 del 2003, non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto sulla quota imponibile dei dividendi e proventi stessi (cfr. risoluzione n. 85/E dell’11 luglio 2005).
Il richiamo fatto alla vecchia risoluzione sembra avallare la tesi secondo cui il riferimento è fatto al periodo temporale del 2004 ormai passato e non al primo periodo di vita del trust.
Ulteriore elemento è rappresentato dalla mancanza, nel rigo RL1 del Modello Unico Enti non Commerciali, della casella relativa alle ritenute.
Chi decidesse di far applicare le ritenute potrà scomputarle nel rigo RN26 del citato modello. In particolare, la colonna 1 chiede l’indicazione delle ritenute subite che non hanno potuto trovare collocazione negli altri quadri del Modello.
La scomputabilità è assicurata da diversi interventi di prassi.
Innanzitutto, la R.M. 199/E/2001 ha chiarito che anche in ipotesi diverse dal lavoro dipendente è possibile chiedere l’applicazione di una ritenuta superiore a quella dovuta, ma anche le più recenti R.M. n. 47/E/2013 e R.M. n. 55/E/2013 in materia di ritenute sui minimi.