1 Settembre 2022

Ritorna EcNews. Le novità dell’estate in sintesi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
Scarica in PDF

Riprende oggi l’appuntamento quotidiano con EcNews, e l’occasione è sicuramente buona per riepilogare, in sintesi, le novità che hanno caratterizzato la pausa estiva (dall’8 al 31 agosto).

Ricordiamo, innanzitutto, che lo scorso 19 agosto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. 122/2022, di conversione del D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali), già oggetto di commento su queste colonne in occasione dell’approvazione del disegno di legge da parte del Senato.

Rinviando al precedente contributo per l’analisi delle altre novità introdotte, si ritiene particolarmente rilevante in questa sede evidenziare il “ripensamento” del legislatore sui termini di presentazione del Modello Intrastat.

Se, infatti, il Decreto Semplificazioni fiscali aveva inizialmente differito il termine del 25 del mese successivo alla fine del mese successivo per la presentazione dei suddetti modelli Intrastat, con la legge di conversione il termine è tornato nuovamente ad essere, per espressa previsione normativa, quello del 25 del mese successivo.

Considerato che la legge di conversione non prevede alcun regime transitorio si ritiene che:

  • la trasmissione dei modelli relativi al mese di giugno o al secondo trimestre 2022, se effettuata entro il 1° agosto 2022, può ritenersi tempestiva, cadendo il 31 luglio di sabato (sul punto, tuttavia, si evidenzia la possibile applicazione della sospensione prevista per il periodo dal 1° al 20 agosto, in forza della quale il termine potrebbe essere individuato nel 22 agosto, nonostante tale posizione non sia accolta nello scadenzario pubblicato dall’Agenzia delle entrate);
  • la trasmissione dei modelli relativi al mese di luglio doveva essere effettuata entro il 25 agosto (essendo la legge di conversione entrata in vigore lo scorso 20 agosto).

 

Il Decreto Aiuti bis

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09.08.2022 il c.d. “Decreto Aiuti bis” (D.L. 115/2022), in vigore dallo scorso 10 agosto.

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Articolo 6 D.L. 115/2022v

È prorogato al terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore.

Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Articolo 7 D.L. 115/2022

È stato esteso alle spese sostenute nel terzo trimestre 2022 il credito d’imposta previsto dall’articolo 18 D.L. 21/2022 a favore delle imprese che esercitano attività di agricoltura e di pesca, pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

Misure fiscali per il welfare aziendale
Articolo 12 D.L. 115/2022

Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito dei lavoratori dipendenti, entro il limite complessivo di euro 600,00:

–  il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati agli stessi (ordinariamente pari a 258,23 euro, aumentato ad euro 516,46 per il 2020 e il 2021);

–  le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità
Articolo 13 D.L. 115/2022

Le imprese agricole (comprese le cooperative che svolgono attività di produzione agricola) che hanno subìto danni dalla siccità eccezionale che si è verificata a partire dal mese di maggio 2022 e che non hanno beneficiato di coperture assicurative, possono accedere agli interventi di cui all’articolo 5 D.Lgs. 105/2004 (ovvero contributi in conto capitale, prestiti a tassi agevolati, agevolazioni previdenziali e altri aiuti).

Estensione ad altre categorie di lavoratori del bonus 200 euro
Articolo 22 D.L. 115/2022

Il c.d. “bonus 200 euro” è riconosciuto anche:

– ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti (che ha introdotto la misura in esame) non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021 poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dell’indennità;

dottorandi e assegnisti di ricerca;

collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dalle disposizioni anti-Covid (più precisamente, sono citati: articolo 96 D.L. 18/2020, articolo 98 D.L. 34/2020, articolo 12 D.L. 104/2020, articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, D.L. 137/2020, articolo 10, commi da 10 a 15, D.L. 41/2021 e articolo 44 D.L. 73/2021). L’indennità è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.A..

Modificando la norma, si riconosce l’indennità anche ai titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 01.07.2022 (in luogo del 30.06.2022).

Con specifico riferimento al c.d. “bonus 200 euro” va tra l’altro segnalato che il ministro dell’Economia ha firmato il decreto che prevede le modalità di presentazione delle domande da parte di professionisti e lavoratori autonomi con reddito complessivo 2021 non superiore a 35.000 euro. Il decreto è già stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato ed è quindi attesa la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A tal proposito desta perplessità la previsione in forza della quale è riconosciuta l’accettazione delle domande in base all’ordine cronologico di arrivo.

 

Decreto Trasparenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

È stato invece pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.07.2022 il D.Lgs. 104/2022 (c.d. “Decreto Trasparenza”), entrato in vigore lo scorso 13 agosto.

Le nuove disposizioni, seguendo il dettato della normativa europea, ampliano notevolmente il corredo informativo da rendere al lavoratore che, già in precedenza, in forza delle previsioni di cui al D.Lgs. 152/1997, era piuttosto ampio.

Il Decreto trova applicazione non solo nei confronti dei rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale ma anche ad ulteriori tipologie di rapporti e contratti di lavoro e, più in particolare:

Con riferimento all’ultimo punto, si ricorda che i contratti di prestazione occasionale non devono essere confusi con i rapporti di lavoro autonomo occasionale, disciplinati dall’articolo 2222 cod. civ., essendo comunque i rapporti di lavoro autonomo esclusi dai suddetti obblighi.

L’Ispettorato del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte con la circolare 4/2022.

Riforma del processo tributario

Vale da ultimo la pena evidenziare la definitiva approvazione, da parte della Camera, del disegno di legge di riforma della giustizia e del processo tributari presentato dal governo, per iniziativa dei ministri dell’Economia e della Giustizia, come annunciato dal Comunicato stampa del Mef n. 147 dello scorso 9 agosto.

Lasciando a successivi approfondimenti la dettagliata analisi delle novità introdotte, si segnala, in sintesi, che il legislatore:

  • ha introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria, con giudici tributari reclutati tramite concorso per esami;
  • ha introdotto una nuova denominazione degli organi di giustizia tributaria (Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in luogo di Commissione Tributaria Provinciale e Regionale);
  • ha previsto la devoluzione ad un giudice monocratico delle controversie aventi valore fino a 3.000 euro;
  • ha previsto il definitivo superamento del divieto di prova testimoniale, con l’introduzione della prova testimoniale scritta (ferma restando l’esclusione della possibilità di ricorrere al giuramento);
  • ha imposto sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare in giudizio le violazioni che sono contestate con l’atto oggetto di impugnazione.