8 Gennaio 2020

Ritorna la decontribuzione per i coltivatori diretti e Iap under 40

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Indubbiamente, il ricambio generazionale rappresenta, soprattutto nel comparto primario, una delle maggiori problematiche, sia per lo scarso appeal di certe coltivazioni, sia per i costi di accesso, nonché per i margini di guadagno spesso ridotti, ragion per cui l’articolo 1, comma 503, L. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ha riproposto, anche per il 2020, con lo scopo di supportare il primo accesso nel mondo lavorativo, l’agevolazione per i neo agricoltori under 40 consistente nella decontribuzione.

Nello specifico, per i coltivatori diretti e gli Iap, con età inferiore a 40 anni, e in riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per un periodo massimo di 24 mesi.

Si considerano coltivatori diretti coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.

Sono Iap, ai sensi dell’articolo 1 D.Lgs. 99/2004, coloro che dedicano alle attività agricole di cui all’articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/1999.

L’agevolazione non rappresenta una novità essendo stata introdotta per la prima volta con l’articolo 1, comma 344, L. 232/2016, con il preciso intento di agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo agricolo, nonché il connesso ricambio generazionale.

La norma è stata successivamente riproposta con l’articolo 1, commi 117 e 118, L. 205/2017, confermando l’impianto normativo con cui era prevista una decontribuzione per un quinquennio (l’attuale norma lo prevede per un periodo massimo di 24 mesi) con agevolazione decrescente.

Per i primi 3 anni l’esonero è pari al 100%, per poi ridursi al 66% nel quarto anno e, infine, attestarsi al 50% nell’ultimo anno agevolato.

L’esonero riguarda la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale ex articolo 1, comma 17, L. 160/1975 per il quale è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Al contrario, non rientrano nel perimetro dell’agevolazione il contributo di maternità dovuto, ai sensi dell’articolo 66 D.Lgs. 151/2001, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli Iap e il contributo Inail dovuto dai coltivatori diretti.

L’Inps, con la circolare n. 85/2017, ha avuto modo di precisare come le “nuove iscrizioni nella previdenza agricola” siano quelle che riguardano coltivatori diretti e/o Iap che non siano stati già iscritti, e successivamente cancellati, nei 12 mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio.

Limitatamente ai coltivatori diretti, il requisito è richiesto solamente per il titolare del nucleo CD.

Sempre con esclusivo riferimento ai coltivatori diretti, la circolare n. 85/2017, ha precisato che “nuova realtà imprenditoriale” deve essere considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente esistenti.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli Iap in itinere di cui all’articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs 99/2004.

Sempre l’Inps, con la circolare n. 85/2017, confermata dalla successiva circolare n. 36/2018, ha chiarito che l’esonero è subordinato alla regolarità relativa all’adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli obblighi di leggi derivanti dalla qualifica di coltivatore diretto e Iap, nonché alla corretta applicazione degli accordi e CCNL, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La decontribuzione si applica nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108, TFUE agli aiuti de minimis.

Si ricorda come rientrino nel limite stabilito dal regime de minimis gli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari; importo di gran lunga inferiore a quello fissato (pari a 200.000 euro) nel Regolamento UE 1407/2013 sugli aiuti de minimis alla generalità delle imprese esercenti attività diverse, tra le altre, dalla produzione primaria di prodotti agricoli.

Ai fini della fruizione della decontribuzione, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica avvalendosi del relativo modello telematico (l’Inps, con la circolare n. 36/2018, in occasione della precedente norma agevolativa, aveva precisato che non sarebbero state prese in considerazione domande in formato cartaceo).

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