12 Novembre 2024

Rivalutazione 2024 di quote e terreni

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il termine per procedere alla rideterminazione del costo di acquisto di partecipazioni (e terreni) possedute alla data dell’1.1.2024 al di fuori del regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, scade il prossimo 2.12.2024.

L’originaria scadenza prevista dall’articolo 1, comma 52, L. 213/2023, del 30.6.2024 è stata, infatti, prorogata ad opera dell’articolo 7, comma 3, D.L. 113/2024, convertito dalla L. 143/2024.

Pertanto, il soggetto che volesse procedere alla rivalutazione 2024 di quote (e/o terreni) deve:

  • entro il prossimo 2.12.2024, effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva, in unica soluzione o della prima rata (su 3) in caso di pagamento rateale, pari al 16%. Peraltro, in caso opzione per la rateizzazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo. Va precisato che il termine fissato dalla legge sarebbe quello del 30.11.2024 che però, cadendo di sabato, slitta automaticamente al successivo 2.12.2024;
  • entro il 30.11.2024, far asseverare la perizia di stima.

Sulla base del testo del Ddl di bilancio 2025 circolato nelle scorse settimane, l’agevolazione dovrebbe essere introdotta a regime nell’ambito delle disposizioni che regolano le imposte sui redditi.

È perciò importante ricordare che è possibile rivalutare una partecipazione già rivalutata in passato. In tal caso, è necessario redigere e asseverare una nuova perizia di stima e versare l’imposta sostitutiva con la possibilità di:

  • scomputare dalla nuova imposta sostitutiva quella già pagata in occasione della rivalutazione precedente, anche in misura parziale se ad esempio sono state versate solo le prime 2 rate;
  • versare per intero l’”ultima” imposta sostitutiva e chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in occasione della rivalutazione precedente.

È possibile, altresì, procedere alla rideterminazione del costo fiscale, anche solo per una parte della partecipazione posseduta (cosiddetta “rivalutazione parziale”). In tal caso:

  • qualora la partecipazione sia stata acquistata in epoche diverse, si considerano rivalutate le tranche di acquisto secondo il metodo Lifo; quindi, dalla più recente alla meno recente;
  • qualora la partecipazione sia stata acquistata in una sola tranche, la quota parte rideterminata si considera acquistata alla data di possesso prevista dalla norma di rivalutazione di riferimento; quindi, per quanto riguarda l’ultima riapertura, alla data dell’1.1.2024. Pertanto, nell’ipotesi in cui in data successiva non siano acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considererebbe ceduta per prima la quota parte della partecipazione rivalutata. Inoltre, sempre in assenza di successivi acquisti, se si volesse procedere a effettuare una seconda rivalutazione, sarebbe necessario rivalutare per prime le partecipazioni già rivalutate, essendo quelle da considerarsi acquistate per ultime (circolare n. 1/E/2021).

Ad ogni modo se si intende sfruttare la rivalutazione 2024 deve essere assolutamente rispettata la scadenza prevista dalla legge, sia dal lato del versamento dell’imposta sostitutiva (in unica soluzione e della prima rata), sia per l’asseverazione della perizia di stima. La tardività, anche solo di uno dei 2 adempimenti in rassegna, compromette l’efficacia della rivalutazione.

L’omessa indicazione dei dati nel quadro RT della dichiarazione dei redditi non rileva, invece, ai fini dell’efficacia della rivalutazione; si tratta di un adempimento formale la cui inosservanza può al più determinare l’applicazione della sanzione amministrativa fissa di 250 euro. Nel modello F24 di versamento va indicato:

  • quale codice tributo il “8055”;
  • quale anno di riferimento il “2024”.