7 Aprile 2021

Rivalutazione dei beni: leasing finanziario e affitto di azienda

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, l’articolo 110 D.L. 104/2020 offre alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani la facoltà di rivalutare i beni d’impresa.

La norma si rivolge dal punto di vista oggettivo alle:

  1. immobilizzazioni materiali, sia ammortizzabili che non ammortizzabili (come i terreni), ed immateriali (queste ultime, a condizione che si riferiscano a beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati);
  2. partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie.

Non si possono rivalutare i beni merce, gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa e le immobilizzazioni immateriali che non si sostanziano in beni giuridicamente tutelati (ad es.: l’avviamento, le spese pluriennali, ecc.).

I beni rivalutabili devono inoltre risultare iscritti già nel bilancio dell’esercizio precedente a quello in cui è effettuata la rivalutazione; perciò, prendendo il caso della società con esercizio solare, per poter essere rivalutati nel bilancio 2020, i beni devono essere già iscritti (come immobilizzazioni) nel bilancio 2019.

Questa è la ragione per cui, durante Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la propria posizione di chiusura rispetto alla possibilità di rivalutare i beni che sono stati oggetto di riscatto da contratti di leasing finanziario nell’esercizio 2020. Tale posizione è stata confermata anche nella versione del Documento Interpretativo 7 approvata in definitivo dall’Oic.

Questa posizione appare tuttavia abbastanza anacronistica, in quanto parrebbe essere ancorata ad una visione formalistica del bilancio come documento composto solamente dai prospetti contabili (Stato patrimoniale e Conto economico), mentre sappiamo che non è affatto così.

La Nota integrativa è infatti parte integrante del bilancio d’esercizio, e con riferimento ai contratti di leasing finanziario sussiste – quantomeno per i bilanci in forma “ordinaria” – l’obbligo di cui all’articolo 2727, comma 1, n. 22), cod. civ., che unitamente all’Appendice A dell’Oic 12 realizzano in concreto una forma di esposizione nel bilancio dei beni oggetto del contratto di locazione finanziaria, anche prima del loro riscatto.

D’altronde, la ratio di esigere che il bene oggetto di rivalutazione sia già presente nel bilancio dell’esercizio precedente è essenzialmente quella di precludere alle imprese di poter assumere un bene nell’anno stesso in cui si esercita la facoltà di rivalutazione, e quindi evitare un uso distorto della norma; un aspetto che sarebbe però del tutto insussistente per beni oggetto di contratti di leasing finanziario in essere già nell’esercizio 2019, e riscattati nel corso del 2020.

Un altro caso particolare è quello dei beni che sono oggetto di un contratto di affitto di azienda. Per i soggetti Oic Adopter, l’affitto di azienda è di norma rappresentato in bilancio secondo il “criterio della proprietà”, così che le immobilizzazioni che compongono il compendio aziendale restano iscritte nell’attivo del concedente sebbene – in assenza della deroga all’obbligo di mantenimento in efficienza per l’affittuario di cui all’articolo 2561 cod. civ. – sia l’affittuario colui che rileva contabilmente e deduce ai fini fiscali gli accantonamenti al fondo per la conservazione in efficienza dell’azienda affittata (accantonamenti che sono convenzionalmente assunti sempre pari alle quote di ammortamento calcolate sui cespiti aziendali); si pone allora il tema di chi, fra concedente e affittuario, abbia titolo a poter rivalutare le immobilizzazioni incluse nell’azienda affittata.

Secondo l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate, se non è stata prevista la deroga all’articolo 2561 cod. civ., la rivalutazione può essere eseguita solo dall’affittuario in quanto è il soggetto che deduce – seppure sotto altro nome – gli ammortamenti; poi, al termine dell’affitto, quando l’azienda dovrà essere restituita al concedente, questa sarà trasferita comprensiva dei beni rivalutati ed anche della riserva di rivalutazione, se ancora esistente.

Se, invece, si deroga all’articolo 2561 cod. civ., ed è il concedente che deduce gli ammortamenti, sarà allora questi a poter rivalutare i beni.

Si tratta di un’impostazione tecnica che lascia molto a desiderare.

Ora, adottando la tecnica contabile di rappresentazione dell’affitto di azienda basato sulla “proprietà”, come potrebbe l’affittuario iscrivere nel proprio patrimonio una riserva di rivalutazione a fronte di maggiori valori riferiti a beni che sono di proprietà del concedente e peraltro iscritti nella contabilità di questo soggetto?

E come si può davvero pensare ad un incremento del patrimonio netto dell’affittuario, tramite l’iscrizione della riserva di rivalutazione, che sia solamente provvisorio perché destinato a venire meno una volta che l’azienda sarà restituita al concedente al termine del contratto di affitto?

Per non dire poi di un affittante che potrebbe in seguito ricevere un incremento patrimoniale indotto da una scelta (la rivalutazione) compiuta dall’affittuario.

In occasione della pubblicazione definitiva del Documento Interpretativo 7, l’Oic non ha preso posizione al riguardo; poteva essere una buona occasione per chiarire, invece, che il soggetto titolato ad effettuare la rivalutazione dovrebbe essere in ogni caso il concedente, in quanto è colui che – secondo il modello di rappresentazione contabile dell’operazione adottato dagli Oic Adopter – espone in bilancio i beni, ed il cui patrimonio può perciò a pieno titolo essere beneficiato dell’espressione del plusvalore latente attraverso appunto l’iscrizione della riserva di rivalutazione.