28 Agosto 2024

Rivalutazione delle partecipazioni prorogata al prossimo 30.11.2024

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Decreto omnibus (D.Lgs. 113/2024), recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9.8.2024, ha differito dal 30.06.2024 al 30.11.2024 il termine entro cui optare per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e quotate, nonché dei terreni agricoli ed edificabili, posseduti alla data dell’1.1.2024.

Pertanto, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia che intendono rivalutare, anche parzialmente, il valore fiscale di quote sociali possedute all’ 1.1.2024, al fine di ridurre o azzerare le possibili plusvalenze ex articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, emergenti dalla vendita, devono entro il prossimo 30.11.2024:

  • asseverare la perizia di stima delle partecipazioni appositamente redatta dal professionista abilitato;
  • versare l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare oppure, in caso di opzione per il versamento rateizzato, nel limite della prima delle 3 rate annuali di pari importo.

La novella normativa si limita a prevedere che “All’articolo 1, comma 52, della legge n. 213 del 2023, le parole: «30 giugno 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2024»” (ex articolo 7, comma 7, D.Lgs. 113/2024), laddove con il comma 52, L. 213/2023, il Legislatore della Legge di Bilancio 2024 aveva riaperto i termini per poter procedere alla rivalutazione nell’anno 2024.

Ne deriva che rimane invariata al 16% l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

Vengono, invece, modificati i termini per il versamento della seconda e della terza rata dell’imposta sostitutiva che slittano, rispettivamente, dal 30.6.2025 al 30.11.2025 e dal 30.6.2026 al 30.11.2026, maggiorate degli interessi in ragione del 3% annuo a partire dal 30.11.2024.

Mentre il tempestivo versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva è essenziale per il perfezionamento della rivalutazione, così come lo è l’effettuazione dell’asseverazione nel termine di legge, l’omesso o tardivo versamento delle 2 rate successive determina “solo” l’iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Si rappresenta, poi, che la rivalutazione delle partecipazioni trova spazio nella dichiarazione dei redditi e segnatamente nel quadro RT del modello Redditi con indicazione quantomeno:

  • del valore di perizia della partecipazione;
  • dell’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta;
  • dell’imposta da versare;
  • dell’opzione per la rateizzazione.

Ad esempio, nel modello Redditi 2024 devono essere indicate le rivalutazioni eseguite nel 2023, mente nel modello Redditi 2025 dovranno essere esposti i dati delle rivalutazioni effettuate nel 2024.

L’omessa indicazione dei dati nel quadro RT della dichiarazione dei redditi non fa venir meno l’efficacia della rivalutazione, costituendo solo una violazione formale.

L’utilizzo del costo rivalutato in luogo del costo fiscale della partecipazione non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi. Quindi, nel caso in cui il valore rivalutato sia superiore al corrispettivo di cessione, diviene necessario sterilizzare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, la minusvalenza emergente, azzerando il rigo RT23, colonna 1; il flag alla casella “costo rideterminato” del rigo RT22 consente questo tipo di “forzatura”.

Si ricorda, infine, che nel modello F24 di versamento va indicato il codice tributo8055” e, quale anno di riferimento, il “2024”.