27 Aprile 2022

Rivalutazione delle partecipazioni societarie con imposta sostitutiva del 14%

di Pamela Siego – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.L. 17/2022 (c.d. “Decreto Energia”) ha per oggetto le “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Tale decreto riempie un vuoto normativo lasciato dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) e riapre i termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni societarie (non negoziate in mercati regolamentati) possedute al 1° gennaio 2022 con un’imposta sostitutiva del 14%.

L’articolo 29 del c.d. “Decreto Energia” modifica l’articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, convertito dalla L. 27/2003, differendo il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale delle partecipazioni, possedute alla data del 1° gennaio 2022, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima al 15 giugno 2022.

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sull’intero valore della perizia e non solo sul differenziale tra il valore di perizia e il costo fiscalmente riconosciuto del bene oggetto della rivalutazione stessa. Tale imposta può essere versata:

  • in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022;
  • in forma rateale, in tre rate annuali dello stesso importo entro il 15 giugno 2022; il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

La rivalutazione delle partecipazioni societarie e la conseguente obbligazione tributaria, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 47/E/2011 e confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5981 del 12.03.2018, si perfeziona con il versamento, entro il termine previsto, dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta ovvero della prima rata nel caso di pagamento rateale.

Nel caso in cui i contribuenti abbiano già effettuato una precedente edizione della rivalutazione del valore dei medesimi beni, è ammessa la detrazione dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione dell’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata in precedenza.

I soggetti che non effettuano la compensazione con l’imposta pagata in precedenza possono sempre richiedere il rimborso, ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. 602/1973; il termine di decadenza (48 mesi) per la richiesta di rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento ossia dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.

Entro il 15 giugno 2022 deve essere redatta ed asseverata la perizia di stima da parte di professionisti abilitati iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché nell’elenco dei revisori contabili.

Nel caso in cui ci si vuole avvalere della procedura di rideterminazione del valore delle partecipazioni in vista di un atto di trasferimento, non è necessario che la perizia sia predisposta prima della stipula dell’atto stesso, ma è sufficiente che la stessa sia redatta entro il termine di scadenza del 15 giugno 2022 e quindi anche successivamente all’atto di cessione (circolare AdE 47/E/2002).

 

Ambito soggettivo e oggettivo della rideterminazione

Possono accedere alla rideterminazione:

  • persone fisiche (che possiedono le partecipazioni non in regime d’impresa);
  • società semplici (comprese le società ed associazioni ad esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’articolo 5 Tuir);
  • enti non commerciali (con riferimento ad operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
  • soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia,

se alla data del 1° gennaio 2022 possiedono partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (il “Decreto Energia” non distingue tra partecipazioni qualificate e non).

Non è, invece, possibile accedere alla disciplina sulla rideterminazione del valore con riguardo alle azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia di Borsa Italiana spa (risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 308 del 03.09.2020 e circolare AdE 1/E/2021).

 

Effetti della rivalutazione

L’articolo 5 L. 448/2001 prevede che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, per le partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato dalla perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

 

Risposte agli interpelli

La circolare AdE 1/E/2021 precisa che:

  • in caso di acquisto di una partecipazione da parte di un coniuge in regime di comunione legale dei beni, laddove si intenda rideterminare l’intera quota di partecipazione, entrambi i coniugi devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile tenendo conto che, ai fini civilistici, ciascun coniuge può disporre della propria quota, fermo restando la possibilità per ciascuno di essi di rideterminare esclusivamente il valore della partecipazione a lui riferibile;
  • in caso di un contribuente che dopo aver parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in una società in anni precedenti, intendeva procedere ad una nuova rideterminazione parziale delle restanti partecipazioni della medesima società, il cui valore non era stato ancora rideterminato, lo stesso deve necessariamente provvedere a rivalutare in ordine cronologico, sempre per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite in applicazione al richiamato criterio LIFO e cioè, nel caso oggetto dell’istanza, quelle già precedentemente rivalutate, senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato.