17 Giugno 2021

Rivalutazione di partecipazioni già oggetto di precedente rideterminazione

di Fabio Landuzzi
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L’avvicinarsi della data del 30 giugno 2021 impone alcune riflessioni per quanti fossero interessati a usufruire della facoltà di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute in società, non negoziate in mercati regolamentati, e detenute alla data del 1° gennaio 2021; come noto, tale rideterminazione è condizionata alla disponibilità di una perizia di stima della società, da giurarsi non oltre il 30 giugno 2021, riferita al valore alla data del 1° gennaio 2021, ed al pagamento dell’intero importo, o della prima rata, dell’imposta sostitutiva pari all’11%.

Poiché la norma di riferimento, come noto, è stata reiterata dal 2002 ad oggi per un numero indefinito di occasioni, possono non di rado verificarsi incroci particolari; fra essi, ad esempio, vi potrebbe essere quello del contribuente che abbia già in precedenza fruito della norma e quindi abbia rivalutato la partecipazione, ma che si trovi dinanzi ad un decremento del suo valore attestato anche nella “nuova” relazione giurata di stima che riporta quindi un valore inferiore a quello già rideterminato.

In questa circostanza, l’Amministrazione Finanziaria (da ultimo, nella circolare 1/E/2021) ha riconosciuto la facoltà di poter scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per la “nuova” rideterminazione l’ammontare dell’imposta che fosse stata già versata in occasione della precedente rivalutazione riferita alla stessa partecipazione; in alternativa, sarebbe possibile per il contribuente proporre istanza di rimborso dell’imposta pagata in eccesso, il cui termine di decadenza decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione di pagamento, un momento che viene fatto corrispondere con la data del pagamento della “nuova” imposta sostitutiva oppure della sua prima rata.

Un caso piuttosto frequente nella pratica è quello della rideterminazione solo parziale della partecipazione posseduta dal contribuente; come l’Amministrazione ha avuto modo di chiarire (si veda la circolare 9/E/2002), in questa circostanza si ha che la quota di partecipazione rideterminata si assume come acquisita alla data di possesso prevista nella norma, indipendentemente dal momento del pagamento della sostitutiva.

Perciò, nel caso in cui dopo la rideterminazione di una parte della partecipazione complessivamente posseduta non ci fossero stati altri incrementi, laddove il contribuente provvedesse alla cessione, si considererebbe ceduta per prima proprio la parte della partecipazione che è stata rideterminata, in forza dell’applicazione del criterio del Lifo.

Ora, se questo contribuente che ha già rivalutato in passato una parte della partecipazione posseduta volesse oggi rideterminare il valore di quella stessa partecipazione, cosa accadrebbe? Ovvero, a quale porzione della partecipazione dovrebbe essere riferita oggi la “nuova” rivalutazione?

A questo interrogativo ha risposto l’Amministrazione Finanziaria (par. 2.3 della circolare 1/E/2021) ritenendo che nella circostanza descritta il contribuente dovrebbe prima di tutto rivalutare sempre per prime le partecipazioni che sono state acquisiste per ultime, in coerenza con il criterio Lifo; quindi, la “nuova” rivalutazione si calerebbe prima di tutto sulla parte di partecipazione che già ha formato oggetto della precedente rideterminazione.

Non sarebbe quindi consentito imputare direttamente la “nuova” rivalutazione alla porzione di partecipazione non rivalutata.

L’unica soluzione alternativa sarebbe per questo contribuente quella di fare una nuova rideterminazione dell’intera partecipazione posseduta, e quindi di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella che ha già versato in occasione della precedente rideterminazione parziale, o in alternativa domandare il rimborso di questa somma.