Rivalutazione quote, anche parziale
di Alessandro BonuzziLa Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 52 a 53, L. 213/2023) ha riaperto i termini per procedere alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute alla data dell’1.1.2024 sulla base di una perizia di stima asseverata.
La possibilità riguarda le quote detenute da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale. La rideterminazione del valore ha l’obiettivo di ridurre l’ammontare della plusvalenza imponibile ai fini delle imposte sul reddito, quale reddito diverso emergente dalla cessione della partecipazione posseduta. Di talché, la rivalutazione può essere conveniente per coloro che detengono partecipazioni con elevati plusvalori latenti e che hanno intenzione di cederle.
La misura dell’imposta sostitutiva da applicare al valore di perizia del bene è pari al 16%, sia per le partecipazioni qualificate che non qualificate.
L’imposta sostitutiva può essere versata, alternativamente:
- in un’unica soluzione, entro il prossimo 7.2024, poiché il termine naturale del 30.6 cade di domenica;
- in 3 rate annuali di pari importo, con la prima rata da versare entro il prossimo 1.7.2024. In particolare, in caso di opzione per la rateizzazione, i termini di versamento sono i seguenti:
- 1.7.2024 per la prima rata pari a 1/3 del 100% dell’imposta sostitutiva;
- 30.6.2025 per la seconda rata pari a 1/3 del 100% dell’imposta sostitutiva + interessi del 3% annuo calcolati dal 30.6.2024;
- 30.6.2026 per la terza rata pari a 1/3 del 100% dell’imposta sostitutiva + interessi del 3% annuo calcolati dal 30.6.2024.
Nel modello F24 di versamento va indicato il codice tributo “8055” e, quale anno di riferimento, il “2024”.
La perizia di stima del valore delle partecipazioni oggetto di rivalutazione deve essere redatta e asseverata entro il prossimo 1.7.2024. Il mancato giuramento della perizia entro la scadenza di legge compromette il perfezionamento dell’operazione; quest’ultimo è altresì condizionato dal versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa. Invece, l’omesso versamento delle 2 rate successive alla prima non fa venir meno l’efficacia della rivalutazione, così come l’omessa indicazione dei relativi dati nel quadro RT della dichiarazione dei redditi. Il mancato versamento delle rate successive alla prima determina l’iscrizione a ruolo delle stesse da parte dell’Agenzia delle entrate.
È possibile procedere alla rideterminazione del costo fiscale, anche solo per una parte della partecipazione posseduta (cosiddetta “rivalutazione parziale”). In tal caso:
- qualora la partecipazione sia stata acquistata in epoche diverse, si considerano rivalutate le tranche di acquisto secondo il metodo Lifo, quindi dalla più recente alla meno recente;
- qualora la partecipazione sia stata acquistata in una sola tranche, la quota parte rideterminata si considera acquistata alla data di possesso prevista dalla norma di rivalutazione di riferimento, quindi, per quanto riguarda l’ultima riapertura, alla data dell’1.1.2024. Pertanto, nell’ipotesi in cui in data successiva non siano acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considererebbe ceduta per prima la quota parte della partecipazione rivalutata. Ne deriva che nel caso in cui un socio persona fisica, possessore del 50% del capitale sociale di una Srl, decidesse di rivalutare solo il 10% del capitale sociale a un valore di 100, avendo intenzione di vendere solo 1/5 della propria partecipazione, laddove il prezzo di cessione coincidesse con il valore di perizia (100), dalla vendita non emergerebbe alcuna plusvalenza imponibile e l’imposizione si esaurirebbe con il pagamento dell’imposta sostitutiva di 16 (100 × 16%).
Si precisa, infine, che la rivalutazione della partecipazione può intervenire in un momento successivo rispetto alla cessione della quota, senza che la stessa sia vanificata. Pertanto, ai fini del calcolo della eventuale plusvalenza imponibile, può essere utilizzato il costo fiscale rideterminato della partecipazione anche laddove l’atto di cessione della partecipazione stessa sia stato stipulato nel mese di febbraio 2024, mentre il pagamento dell’imposta sostitutiva verrà effettuato il prossimo 1.7.2024.