Rol con valori fiscali dal 2019
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCon la riscrittura dell’articolo 96 Tuir, avvenuta ad opera dell’articolo 1 D.Lgs. 142/2018 (attuativo della Direttiva Atad n. 1164/2016), cambiano anche le regole per la determinazione del Rol, il cui 30% costituisce il limite massimo per la deduzione degli interessi passivi (al netto di quelli attivi) per i soggetti Ires.
È bene osservare sin da subito che le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta 2019 (i cui effetti si riverberano nel modello Redditi 2020), mentre per il periodo d’imposta 2018 si devono applicare ancora le “vecchie” regole, ferma restando la necessità di valutare anche il regime transitorio previsto nell’articolo 13 D.Lgs. 142/2018 al fine di gestire correttamente il passaggio al nuovo regime.
In primo luogo è opportuno precisare che la grandezza da confrontare con gli interessi passivi iscritti nel conto economico e rilevanti ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 96 Tuir resta il 30% del risultato operativo lordo, determinato dalla differenza tra il valore della produzione (aggregato A del Conto economico) ed i costi della produzione (aggregato B del Conto economico), senza tener conto degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria.
Tuttavia, se fino al periodo d’imposta 2018 il Rol è determinato tenendo conto dei valori civilistici ivi allocati, e quindi in base alle regole previste dai principi contabili (Oic), a partire dal 2019 il nuovo articolo 96, comma 4, Tuir stabilisce che le voci che fanno parte del Rol devono essere quantificate secondo le regole fiscali.
Ne consegue, ad esempio, che se nella voce A.5 del Conto economico è iscritta una plusvalenza derivante dall’alienazione di un bene strumentale oggetto di rateizzazione quinquennale ai sensi dell’articolo 86 Tuir (in quanto il bene è posseduto da almeno tre anni), si deve aver riguardo alla quota di plusvalenza rilevante fiscalmente in ciascun periodo d’imposta (1/5 ogni anno) e non all’intero ammontare contabilizzato (regola applicabile fino al periodo d’imposta 2018).
Come anticipato, l’articolo 13 D.Lgs. 142/2018 prevede delle regole transitorie per il passaggio dalle vecchie alle nuove regole, stabilendo quanto segue:
- non si deve tener conto dei componenti positivi o negativi che hanno già concorso a formare il valore o i costi della produzione dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2o18 o dei precedenti e che nel 2018 non hanno ancora esaurito la rilevanza fiscale (ad esempio una plusvalenza realizzata nel 2017 e rateizzata in cinque anni ha già concorso dalla determinazione del Rol nel periodo d’imposta 2017, con la conseguenza che le quote imputate fiscalmente dal 2019 in avanti devono essere escluse dalla determinazione del Rol di tali periodi d’imposta);
- i componenti rilevati nei conti economici successivi al 2018, e che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci rilevate nei conti economici precedenti, devono essere assunti per il loro valore contabile anche se diverso da quello fiscale. A tale proposito, la Relazione illustrativa cita l’esempio di un fondo rischi iscritto nel 2018 (che ha influenzato il Rol di tale anno) e che nel 2019 si rileva esuberante, con conseguente iscrizione di una sopravvenienza attiva (non tassata ai fini Ires in quanto non è stato dedotto nel 2018 l’accantonamento) rilevante per “simmetria” nella determinazione del Rol fiscale nel 2019.
Va segnalato, infine, che il nuovo articolo 96, comma 7, Tuir prevede la possibilità, come in passato, di riportare in avanti l’eventuale quota di Rol (fiscale) eccedente rispetto agli interessi passivi, ma non più illimitatamente, bensì nei successivi cinque periodi d’imposta successivi, e, in caso di utilizzo, si deve applicare una sorta di criterio Fifo (partendo dall’eccedenza che si è formata per prima).