Roma batte Palermo 18 a 14!
di Massimo Conigliaro
Non è l’improbabile risultato di un’amichevole estiva di calcio né quello di una partita di pallanuoto. Purtroppo si tratta degli anni di attesa per la trattazione di un ricorso tributario!
Qualche settimana fa, su queste colonne (si veda Oltre ogni ragionevole durata: dopo 14 anni in CTP in attesa della prima udienza!), avevamo segnalato quello che ci sembrava un primato difficilmente superabile: 14 anni di attesa per un’udienza di primo grado in Commissione Tributaria Provinciale a Palermo.
Avevamo raccontato il caso e segnalato anche la circostanza che l’avviso di trattazione per il 23 settembre era stato inviato il 31 luglio, non tenendo conto che i trenta giorni liberi prima, previsti dalla legge, devono computare anche la sospensione feriale.
Sembrava un vero e proprio record negativo, in barba al principio di ragionevole durata di un processo, ma l’Italia è un paese dalle mille risorse. Ecco allora che veniamo a sapere da un lettore – che ringraziamo per la segnalazione – che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma è riuscita a fare di meglio: 18 anni per la fissazione dell’udienza di trattazione. Avete letto bene, diciotto anni. Non è un refuso!
Ricorso proposto addirittura in data 26 febbraio 1996 – agli albori dell’entrata in vigore del “nuovo rito” previsto dal D. Lgs. 546/92 – e udienza fissata per il prossimo 19 settembre 2014; quanto meno, stavolta, nel rispetto del termine di 30 giorni liberi, dal momento che l’avviso d trattazione è del 23 giugno 2014. La causa riguarda un avviso di accertamento in materia di registro.
Evitiamo di ripercorrere gli eventi che il mondo ha vissuto nei 18 anni e 6 mesi di “giacenza” del ricorso in Commissione Tributaria, certo è che viene da chiedersi come questo sia potuto accadere. E’ il ritardo ordinario con il quale la commissione tributaria provinciale di Roma fissa le udienze? Non è sicuramente così. Ci sono state richieste di rinvio? Non ci risulta. Il ricorso è stato dimenticato in qualche cassetto della segreteria? Chissà, ma non dovrebbe accadere. Come spiegare dunque 18 anni e mezzo di attesa? Nulla hanno potuto nemmeno i condoni tributari e le possibilità di definizione di liti fiscali pendenti nel frattempo previsti dal legislatore.
Adesso la Commissione Tributaria si troverà a giudicare una causa che riguarda l’imposta di registro di una fattispecie di venti anni prima. Venti anni nei quali vi sono state altrettante leggi finanziarie e innumerevoli modifiche normative che renderanno sempre più complessa l’analisi del giudice, chiamato a svolgere un preventivo approfondimento di “archeologia” tributaria e successivamente una necessaria valutazione ratione temporis. Sperando che nel frattempo il contribuente sia ancora in vita, la società esistente e l’interesse alla controversia sempre attuale!
Non osiamo pensare, ovviamente, alla durata di un eventuale appello nonché, a quella di un giudizio di Cassazione, con tempi che potrebbero agevolmente superare i 25 anni complessivi di pendenza. Allucinante, per dirla con tutta franchezza. Difficile da spiegare a chiunque, figuriamoci se fosse uno straniero.
Immaginiamo, o forse speriamo, che alla base dei due episodi segnalati (Palermo prima, Roma oggi) non ci sia inefficienza tout court, ma ragioni quali le carenze di organico, i carichi dei ruoli di udienza particolarmente gravosi, le sospensioni dovute all’entrata in vigore di norme che hanno comportato qualche anno di stand by.
Il fatto rimane comunque grave ed i tempi inaccettabili, probabilmente idonei ad attivare ipotesi di risarcimento del danno dinnanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sicuramente da segnalare all’attenzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Se ad un ritardo del genere si aggiunge la circostanza che l’azione dell’esattore non si ferma con la mera proposizione del ricorso, ma necessita di un provvedimento di sospensione cautelare ad hoc, è facile comprendere bene la delicatezza della questione. Non sempre, peraltro, in special modo nelle commissioni tributarie con un ruolo particolarmente carico, l’udienza cautelare viene fissata in tempi compatibili con la finalità di sospensione cui tende lo stesso art. 47 del D. Lgs. 546/92.
Bisogna riconoscere che la recente immissione in servizio di 960 giudici tributari sta contribuendo a smaltire l’arretrato di tante Commissioni Tributarie Provinciali (in Regionale il problema si avverte meno) e ad attenuare situazioni come quelle segnalate. E’ pur vero però che, comunque lo si voglia giustificare, 18 anni è un lasso di tempo talmente esteso da poter sembrare letteralmente incredibile. Al punto indurre il nostro lettore ad inviarci copia dell’avviso di trattazione!