20 Ottobre 2017

Rottamazione-bis: le novità del decreto fiscale

di Raffaele Pellino
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Arriva la rottamazione-bis. Nel collegato alla manovra di bilancio 2018 pubblicato in G.U. lo scorso 16 ottobre (D.L. 148/2017), il Governo ha definito le “nuove” regole per accedere alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento. La misura, prevista dall’articolo 1 del D.L. 148/2017 e decorrente dallo stesso 16 ottobre, si articola in tre possibilità per il contribuente.

Allungamento dei termini per il versamento. Viene consentito al contribuente che ha già aderito alla rottamazione dei ruoli, ma non ha provveduto al versamento delle rate scadute a luglio e a settembre, di effettuare il relativo pagamento entro il prossimo 30 novembre.

Tali soggetti – che “per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti” – vengono così “riammessi” alla rottamazione senza ulteriore addebito.

Si ricorda, sul punto, quanto precisato dalla circolare AdE 2/E/2017, relativamente ai contribuenti che avevano presentato istanza di adesione senza però provvedere ai relativi versamenti:

  • se il debitore non ha effettuato il pagamento in unica soluzione o della prima rata, si determina l’inefficacia della definizione e lo stesso può riprendere i versamenti della precedente dilazione;
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate “diverse” dalla prima, il contribuente decade dalla rottamazione e non potrà riprendere i versamenti della vecchia dilazione.

È possibile, quindi, che un contribuente sia decaduto dalla definizione agevolata laddove abbia versato la prima ma non la seconda rata oppure non abbia provveduto al versamento di entrambe le rate; questi, per rimettersi in “riga” dovrà provvedere, entro il 30 novembre, al versamento delle rate inevase nonché della rata (terza) in scadenza entro lo stesso termine.

Lo slittamento al 30 novembre 2017 dovrebbe valere anche per coloro che hanno versato in “ritardo” o “parzialmente” le rate di luglio e settembre (ad esempio versamento effettuato in ritardo per mancanza di liquidità al 6 settembre in luogo del 31 luglio). Pertanto, tali soggetti dovrebbero essere “riammessi” alla rottamazione: la prima versione dell’istituto, infatti, stabiliva la decadenza dall’agevolazione anche per il caso di insufficiente o tardivo versamento della prima o unica rata o di quelle successive.

Apertura per chi non è stato ammesso alla prima rottamazione. Viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai contribuenti che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Si ricorda, infatti, che nella prima versione della rottamazione uno dei requisiti di accesso era che risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, nel caso di rateazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016.

Poteva, pertanto, accadere che il contribuente avesse, nelle proprie intenzioni, provveduto al versamento delle rate del periodo 01/10-31/12/2016, ma nella realtà il versamento era stato imputato dal concessionario della riscossione a copertura di vecchie rate rimaste inevase. In tale situazione veniva negato al contribuente la possibilità di accedere all’agevolazione in quanto non risultavano essere stati effettuati i versamenti relativi all’ultimo trimestre del 2016. Nel dare risposta a tale eventualità, il D.L. 148/2017 stabilisce che i suddetti contribuenti possono essere ammessi alla “nuova” rottamazione:

  • presentando, entro il 31 dicembre 2017, apposita istanza all’Agente della riscossione, con le modalità che saranno pubblicate sul sito internet dell’Agente della riscossione entro il prossimo 31 ottobre;
  • versando in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione (importo che sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l’improcedibilità dell’istanza;
  • versando, nel numero massimo di 3 rate di pari importo, cadenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, le somme dovute per la rottamazione (nonché, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi di cui all’articolo 21, comma 1, del D.P.R. 602/1973). L’Agente della riscossione comunicherà entro il 31 luglio 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Ampiamento del raggio d’azione della nuova definizione agevolata. Viene, infatti, previsto che la “nuova” rottamazione possa essere applicata anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente “rottamazione” comprendeva i carichi affidati dal 2000 al 2016).

A tal fine il contribuente dovrà:

  • presentare apposita istanza entro il 15 maggio 2018, con le modalità che saranno pubblicate sul sito internet dell’Agente della riscossione entro il prossimo 31 ottobre. Si fa presente che entro il 31 marzo 2018 l’Agente della riscossione comunicherà al debitore, per posta ordinaria, l’importo dei carichi definibili per i quali “gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione” di cui all’articolo 29 del D.L. 78/2010, ovvero “notificato l’avviso di addebito”;
  • pagare le somme dovute per la definizione in un numero massimo di 5 rate di pari importo, rispettivamente, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

L’Agente della riscossione, entro il 30 giugno 2018, comunicherà al debitore le informazioni relative delle somme dovute per la definizione.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla nuova rottamazione, per i debiti relativi ai carichi che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali scadenti in data successiva alla presentazione dell’istanza di adesione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

Infine, la norma stabilisce che, in “deroga” alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8 del decreto, la facoltà di definizione relativa ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. Novità questa che potrebbe comportare, per il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata, l’immediata interruzione del versamento delle rate relative a dilazioni pregresse in essere.

Dottryna