3 Febbraio 2017

Rottamazione cartelle: i chiarimenti di Telefisco

di Raffaele Pellino
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Dopo i primi chiarimenti forniti in occasione di un tavolo tecnico tenutosi con l’ODCEC di Roma, ulteriori precisazioni in materia di “rottamazione“ delle cartelle arrivano dal consueto appuntamento di Telefisco 2017. Nel corso di tale incontro è stato precisato che, in caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di precedente dilazione, il debitore deve recarsi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, “al netto” dei carichi oggetto di definizione. Altri punti toccati dall’intervento hanno riguardato il perfezionamento della procedura che si realizza solo se tutte le somme dovute (e non solo quelle comprese nell’eventuale prima rata) sono tempestivamente versate e la modalità di  determinazione delle somme dovute per effetto della sanatoria.

Si rammenta, tuttavia, che i pareri espressi in tale occasione forniscono la posizione personale dei funzionari e restano non vincolanti fintantoché non vengono recepiti in un documento ufficiale di prassi.

 

Procedura di definizione

Il procedimento previsto per la cd “rottamazione” delle cartelle si articola, come noto, in più momenti: presentazione entro il prossimo 31/03/2017 dell’apposito modello DA1 disponibile sul sito Internet di Equitalia e comunicazione da parte di Equitalia (entro il 31/05/2017) dell’ammontare dovuto, della scadenza delle eventuali rate ed invio dei relativi bollettini di pagamento. Al riguardo, Equitalia ha fornito alcune precisazioni.

Perfezionamento della procedura

Riguardo il “momento” in cui si perfeziona la sanatoria, Equitalia ha precisato che né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. Sul punto, l’articolo 6 comma 1 del D.L. 193/2016 dispone che l’abbattimento di sanzioni e interessi moratori è condizionato dall’integrale pagamento di:

  • capitale e interessi compresi nei carichi affidati;
  • aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive;
  • spese di notifica della cartella di pagamento.

Tuttavia, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione è inefficace e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di “acconto” dell’importo complessivamente dovuto.

Pertanto, la procedura si perfeziona – precisa Equitalia – esclusivamente se tutte le somme dovute (e non solo quelle comprese nell’eventuale prima rata) sono tempestivamente versate.

Calcolo delle somme dovute

Per quanto concerne le somme che il debitore sarà tenuto a versare per effetto della definizione agevolata, Equitalia precisa che terrà conto unicamente degli importi già versati  a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati lasciando fuori quanto versato a titolo di sanzioni, che resta definitivamente acquisito dall’Agente della riscossione. Tale principio, precisa Equitalia, vale per tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto.

Piani di dilazione

Viene confermato che l’obbligo di pagamento delle rate scadenti dal 01/10 al 31/12/2016, che di per sé condiziona l’accesso alla sanatoria, riguarda solo le rateizzazioni “in essere” al 24/10/2016 (data di entrata in vigore del Dl 193/2016). Pertanto, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente al 24/10/2016, il debitore non è tenuto a pagare le rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.

Definizione parziale

Secondo quanto disposto dall’articolo 6 comma 13-bis del D.L. 193/2016 la definizione agevolata può essere anche “parziale”, ossia riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. In tale eventualità, spetta al debitore decidere quali carichi sanare indicando nel modello, a seconda dei casi, il numero identificativo della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito. In particolare, relativamente alle somme da pagare indicate in una cartella, il contribuente può scegliere di definire solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle ovvero solo alcuni carichi che compongono i ruoli indicati nelle cartelle.

Definizioni ruoli precedente dilazione

Nel caso in cui la definizione riguardi solo alcuni carichi compresi in un precedente piano di dilazione, Equitalia precisa che occorre recarsi presso i propri sportelli al fine di ottenere l’aggiornamento della “vecchia” rateazione. Le singole rate da versare, infatti, vanno considerate “al netto” dei carichi oggetto di definizione. Al riguardo, si rammenta che, a norma dell’articolo 6, comma 5, del D.L. 193/2016 le rate della precedente dilazione in scadenza in data successiva al 31/12/2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione.

Spese procedura recupero coattivo

Sempre in caso di definizione “parziale” degli affidamenti viene chiarito che per la “rottamazione” di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese di procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al relativo ammontare.

 

Azioni esecutive

Presentata l’istanza di definizione, non possono essere proseguite le procedure di recupero coattivo precedentemente avviatea condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati” (articolo 6, comma 5 del D.L. 193/2016).

Pertanto, precisa Equitalia, non ricorrono i presupposti per l’interruzione della procedura esecutiva laddove, all’atto della presentazione della sanatoria, il terzo pignorato abbia già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero sia stata già presentata istanza di assegnazione al giudice.

Compenso di riscossione

Per quanto riguarda, infine, il compenso di riscossione (aggio) dovuto dal contribuente che aderisce alla definizione agevolata, Equitalia precisa che questo deve essere corrisposto in relazione ai soli importi oggetto di definizione, ossia le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi.  Ciò trova riscontro nelle disposizioni dell’articolo 6 comma 1 lett. b) del D.L. 193/2016.  L’aggio, invece, non è dovuto sulle sanzioni.

 

La rottamazione e la gestione delle cartelle di pagamento