4 Luglio 2017

Rottamazione cartelle: rischio annullamento DURC

di Raffaele Pellino
Scarica in PDF

Con la conversione in legge del D.L. 50/2017 viene confermato, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il rilascio di un “regolare” documento di regolarità contributiva (DURC), laddove il contribuente abbia provveduto, nei termini, alla presentazione dell’istanza di adesione alla “rottamazione” delle cartelle, previa sussistenza degli altri requisiti di regolarità di cui all’articolo 3 del D.M. 30/01/2015. È, quindi, riconosciuta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili, in presenza di due condizioni: la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 6 del D.L. 193/2016 e la sussistenza dei requisiti di regolarità previsti dalla disciplina sul DURC.

Tuttavia, detti documenti di regolarità contributiva sono “annullati” dagli Enti preposti alla verifica in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento della definizione agevolata.

Queste, in sintesi, le indicazioni della cd “Manovra correttiva” in materia di DURC,  già oggetto di intervento da parte dell’INPS con la circolare 80/2017, con la quale l’istituto ha corretto il tiro rispetto al precedente messaggio 824/2017 in cui era stato sostenuto che la “mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, … non poteva legittimare l’attestazione della regolarità contributiva prima dell’intervenuto pagamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata”.

Con il nuovo assetto normativo è, dunque, prevista una “deroga” alla regola generale in base alla quale, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, il DURC è rilasciato “solo successivamente all’adozione di un provvedimento di rateizzazione, adozione che, peraltro, secondo le determinazioni in materia dell’INPS, non si considera perfezionata prima del pagamento della prima rata”.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo si ricorda che, aderendo alla “rottamazione”, il contribuente può sanare, senza il versamento di sanzioni, tutti i debiti contributivi concernenti i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, a cui abbia fatto seguito (dallo scorso 15 giugno) la comunicazione delle somme dovute. In particolare, detta procedura si “perfeziona” esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata in caso di adempimento rateale.

Conformandosi a quest’ultima disposizione, l’articolo 54, comma 2, del D.L. 50/2017 ha stabilito che “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute”, tutti i DURC rilasciati a seguito della “rottamazione” sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

Sul punto, con la circolare 80/2017, l’INPS ha precisato che detto annullamento interessa tutti i documenti con esito di regolarità formati a partire dal 24 aprile 2017.

I documenti annullati saranno, poi, pubblicati in una apposita sezione del servizio DURC On Line allo scopo di rendere disponibili i medesimi ai richiedenti e a chiunque, avendone interesse, abbia già consultato (con registrazione dei propri dati nel servizio “DURC On Line“) il documento in questione.

Sul piano operativo, la stessa circolare INPS 80/2017 rileva che:

  • la procedura escluderà dall’invito a regolarizzare solo le esposizioni debitorie per le quali l’Agente della riscossione, al momento della verifica, abbia già provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell’INPS;
  • i DURC rilasciati, sia nell’ipotesi di esito generato direttamente dalla procedura sia nel caso di regolarità “apposta” dalla sede, saranno “etichettati” dalla procedura DURC On Line per consentire l’attuazione di quanto disposto dal citato articolo 54, comma 2.

Dunque, se si intende evitare l’annullamento del DURC “regolare”, ottenuto a seguito della richiesta adesione alla “rottamazione” delle cartelle, il contribuente deve prestare particolare attenzione al versamento del relativo debito ovvero delle singole rate in cui il pagamento è stato dilazionato, in scadenza il prossimo fine luglio, in quanto anche il mancato pagamento di una delle suddette rate comporta l’annullamento del DURC rilasciato.

Dottryna