31 Dicembre 2016

Rottamazione: che il condono non si trasformi in condanna

di Comitato di redazione
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Sulle pagine di EC News abbiamo più volte toccato il tema della rottamazione per evidenziare alcune stranezze e iniquità del provvedimento. Parimenti, abbiamo anche messo in luce la necessità di chiarimenti interpretativi (si pensi al caso dei contenziosi pendenti e della rinuncia alla lite) su alcuni lati ancora oscuri della norma.

Nell’attesa, però, gli studi professionali si stanno attrezzando e debbono cominciare la valutazione della convenienza ad aderire o meno a questo condono (chiamiamo le cose con il loro vero nome).

Al riguardo, non vi è ombra di dubbio nell’affermare che non vi sono casi in cui non convenga rottamare; la cancellazione delle sanzioni conviene sempre e comunque, poche o tante che siano le somme.

Diversamente, l’aspetto più delicato che andrebbe valutato è l’esistenza della disponibilità finanziaria per far fronte al debito derivante dalla rottamazione, che deve essere saldato in circa un anno e mezzo.

Pertanto, si crede che la vera valutazione che dovranno fare gli operatori è la seguente:

  • pregio: alleggerimento del carico debitorio per effetto della cancellazione di sanzioni ed interessi di mora;
  • difetto: abbandono del piano rateale normalmente in essere (a lunga scadenza, poiché normalmente parliamo di 72 o 120 rate) a favore di un pagamento “a pronti” (ovviamente considerato il tempo di dilazione che si perde, rispetto alle scadenze di pagamento che si debbono osservare).

Per poter fare una valutazione serena, consci che la norma prevede conseguenze drastiche in caso di tardivo, insufficiente od omesso versamento, si dovrebbe poter conoscere con precisione l’ammontare del debito.

La norma fornisce gran parte degli elementi, anche se alcuni particolari sono ancora da definire (si pensi al tema degli aggi, che non si comprende se siano dovuti nella misura intera originaria, ovvero in misura ricalcolata sul minor debito da rottamazione). Ma i calcoli non sono per nulla semplici e le procedure di Equitalia non forniscono adeguate informazioni.

Trascuriamo, per un attimo, le posizioni semplici; tali sono, ad esempio, quelle dei soggetti che mai nulla hanno pagato e che, quindi, dispongono di elementi sostanzialmente certi.

Occupiamoci, invece, delle posizioni più complicate, per tali intendendo quelle dei soggetti che hanno già avuto accesso alla rateazione, magari per svariate cartelle e con diversi piani attivati.

Da un lato si dovrà procedere alla quantificazione del debito originario complessivo, individuando sui singoli carichi affidati ad Equitalia quelli corrispondenti al tributo ed agli interessi di tardiva iscrizione a ruolo (che restano dovuti); trascuriamo, per semplicità, gli aggi e le spese di notifica.

Da tale debito andrebbe detratto quanto pagato a titolo di rateazione; ma, seguendo la norma, con l’avvertenza di scorporare le somme attribuite a sanzioni e interessi di mora che – in modo rocambolesco e probabilmente anticostituzionale – non sono riconosciuti.

Se si verifica un piano di rateazione di un contribuente, usufruendo anche delle informazioni presenti sul sito di Equitalia, non si dispone delle necessarie informazioni.

Infatti, il piano di rateazione distingue la quota capitale dalle somme aggiuntive; ma, nella quota capitale, si trovano confusi gli importi a titolo di tributo, di sanzione e di interessi per tardiva iscrizione a ruolo.

Quindi, si dovrebbe procedere ad un ricalcolo non certo agevole; se poi, le originarie rateazioni sono state iniziate, sospese, riattivate ed accorpate con successive cartelle si rischia davvero di perdere l’orientamento.

Ancora: si può avere chiarezza in merito alla sorte delle rate non saldate che precedono quelle relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre? Siamo davvero disposti a credere alla barzelletta che –nonostante la norma richieda la regolarità dei soli 3 ultimi mesi dell’anno – si debba saldare anche il pregresso perché l’Agente imputa gli incassi al debito più remoto ancora pendente in forza dell’articolo 31 del D.P.R. 602/1973? Se così fosse, urge un corso accelerato di tecnica normativa per il Legislatore, che si sarebbe inutilmente “disperso” a richiedere una regolarità su tre rate, quando quella regolarità presupporrebbe il saldo integrale del pregresso. Personalmente non abbiamo dubbi: preferiamo le parole della Legge (la maiuscola non è un vezzo) a quelle di Equitalia (qui, invece, ci vorrebbe la minuscola).

Ora, una considerazione ci sorge spontanea. Se la domanda di rottamazione si concretizza in un patto “di acciaio” con l’Agente della riscossione, appare davvero bizzarro che prima si sottoscriva il patto (presentando l’istanza di rottamazione entro il 31 marzo) e si conosca la quantificazione del debito in un momento successivo, su comunicazione di Equitalia (entro il successivo 31 maggio 2017).

Appare evidente che un accesso “sensato” al condono dovrebbe presupporre la conoscenza esatta (magari per lieve approssimazione) delle somme che risultano dovute. Si spera, dunque, che Equitalia proceda velocemente alla elaborazione di procedure informatiche che possano determinare un debito indicativo legato alla rottamazione.

Quei conteggi dovranno comunque essere effettuati e, per conseguenza, appare davvero poco sensato che si proceda in momento successivo a quello di scadenza della presentazione dell’istanza da parte del contribuente.

Un approccio “approssimativo” determinerebbe la trasformazione della norma da un condono ad una condanna. Infatti, il mancato rispetto delle scadenze di pagamento farebbe perdere i benefici della rottamazione ed anche quelli della rateazione. Il che pare davvero poco consono allo spirito dichiarato della norma, coincidente con la possibilità di fare “piazza pulita” di tante pendenze che lo stesso Agente delle riscossione non è stato in grado di gestire con la dovuta perizia tecnica.

Appare evidente come occorra un supporto realistico ed immediato; diversamente si tratterà dell’ennesimo flop.

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La rottamazione e la gestione delle cartelle di pagamento