Rottamazione ruoli, altra proroga …Al 31 maggio il termine per una sanatoria senza appeal
di Massimo ConigliaroEravamo stati facili profeti. Che la sanatoria dei ruoli – così come strutturata – non avrebbe incontrato il favore dei contribuenti lo avevamo scritto il 3 marzo su queste colonne (Ancora una proroga! E’ la volta della rottamazione dei ruoli che va al 31 marzo) allorquando con italica abitudine, all’ultimo giorno, era stato prorogato il termine per fruire della rottamazione dei ruoli.
Avevamo scritto che in pochi avrebbero sfruttato la norma, atteso che lo scarso appeal delle riduzioni previste e la necessità di pagare tutto e subito.
La storia si è appena ripetuta, tre giorni dopo la scadenza del 31 marzo, passata quasi sotto silenzio.
In considerazione dello scarsissimo interesse mostrato fino ad oggi dai contribuenti, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati hanno approvato il 3 aprile scorso alcuni emendamenti presentati da Forza Italia e Movimento 5 Stelle al decreto sugli enti locali (noto come Salva Roma) che spostano al 31 maggio 2014 il termine entro il quale i debitori che intendono fruire della rottamazione delle cartelle devono pagare in unica soluzione le somme dovute.
Purtroppo, però, non è stata apportata alcuna modifica all’impianto normativo ed è facile immaginare che anche stavolta l’appeal sarà minimo.
Ricordiamo infatti che la Legge di Stabilità (L. 27 dicembre 2013 n. 147), nel maxi articolo 1, nei commi da 618 a 624 prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in unica soluzione, senza interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo a condizione che i suddetti atti siano stati notificati al contribuente o affidati all’Agente per la riscossione entro il 31 ottobre 2013 (termine rimasto invariato).
I tributi interessati dalla definizione sono tutti quelli gestiti dalle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), ivi compresi il bollo dell’auto e le multe per violazioni al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture.
L’agevolazione consiste nell’abbuono degli interessi di mora, che maturano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate.
Il versamento dell’importo dovuto, originariamente previsto per il 28 febbraio, poi prorogato al 31 marzo deve essere a questo punto eseguito entro il 31 maggio 2014. Il pagamento si può effettuare in tutti gli sportelli di Equitalia ovvero negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da”, dopo i riferimenti anagrafici, la dicitura: “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Equitalia sul punto consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle o avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni o sospensioni giudiziali. Per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 e intendessero comunque “definire” in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano), al fine di garantire la corretta estinzione ovvero rimodulazione dello stesso piano, il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Nel computo delle somme dovute non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione.
Rimaniamo convinti che le speranze di gettito da questa sanatoria rimarranno frustrate. Senza un significativo abbattimento delle sanzioni ovvero degli interessi (non soltanto di mora) i contribuenti non avranno particolari vantaggi da mettere sul piatto della bilancia a fronte di un pagamento da eseguire per intero in un momento di grave crisi di liquidità.