R&S: interpello qualificatorio per i dubbi di natura tecnica
di Enrico FerraLa legge di Bilancio 2017 ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. 145/2013.
Nel dettaglio, le novità in materia sono le seguenti:
- il credito d’imposta sarà pari al 50% con riferimento a tutte le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, senza quindi più alcuna distinzione in base alla qualifica;
- il credito d’imposta sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni di euro per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 5 milioni);
- l’agevolazione viene prorogata fino al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 (in luogo del precedente 2019);
- il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al D.M. del 04/09/1996.
Con particolare riguardo alla componente degli investimenti relativa alle spese per il personale, le modifiche introdotte consentiranno quindi di beneficiare della percentuale del 50% non solo in relazione al personale dotato di specifiche qualifiche, ma anche per quello non qualificato (si ricorda infatti che, per il personale non altamente qualificato, la precedente formulazione della norma prevedeva una percentuale del 25%); ciò, tuttavia, solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, ossia dal 2017 per i cosiddetti soggetti “solari”, mentre per le spese sostenute fino al 31/12/2016 la distinzione sarà ancora determinante.
Dal punto di vista operativo, non si evidenziano particolari complessità, giacché il riconoscimento del credito non presuppone alcuna istanza preventiva. Tuttavia, sono emerse in questi mesi diverse incertezze, sia in merito alla riconducibilità di taluni progetti alle attività agevolabili (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale), sia in riferimento alle spese ammesse al credito d’imposta. Incertezze che hanno indotto i potenziali interessati a proporre diverse istanze di interpello all’Amministrazione finanziaria.
Trattasi, in particolare, del nuovo interpello “qualificatorio” ex articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 212/2000, che rappresenta uno degli strumenti attivabili dal contribuente allo scopo di dialogare preventivamente con l’Amministrazione finanziaria e di ottenere dalla stessa un parere qualificato su specifiche fattispecie di particolare complessità.
L’interpello qualificatorio, nel caso di incertezza in merito alle attività o alle spese agevolabili, deve essere proposto con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le istanze di interpello ordinario, tenendo conto che nel caso di specie sarà necessario acquisire il parere preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico.
È questo, infatti, uno dei casi ipotizzati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2016, ove è stato evidenziato che, in presenza di disposizioni di rilevanza pluridisciplinare, nell’ambito delle ordinarie relazioni istituzionali tra l’Agenzia delle Entrate e le altre Amministrazioni dello Stato (o soggetti diversi istituzionalmente interessati), potranno essere raggiunti specifici accordi alla luce dei quali, in caso di presentazione di un’istanza di interpello che presupponga un accertamento tecnico, sarà l’Agenzia ad attivarsi per ottenere il parere, sgravando in tal modo il contribuente del relativo onere. E un accordo in questo senso è proprio quello intervenuto tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui competerà il parere tecnico nell’ambito delle agevolazioni in commento.
In termini operativi, pare opportuno segnalare che le condizioni di obiettiva incertezza (elemento imprescindibile ai fini della presentazione dell’istanza) dovranno riguardare non tanto la corretta applicazione delle disposizioni tributarie, come avviene nel caso di presentazione dell’interpello ordinario, quanto la “corretta qualificazione di fattispecie” alla luce delle disposizioni tributarie alle stesse applicabili. Pertanto, è bene tenere a mente che sebbene le due tipologie di interpello siano “abbinate” dal punto di vista normativo all’interno della lettera a) del citato articolo 11, oggetto di incertezza in questo caso non è la norma in sé, bensì la qualificazione di fattispecie, come la riconducibilità di un dato progetto ad una delle attività agevolabili o la possibilità di imputare una determinata spesa al progetto medesimo.