R&S nell’industria alimentare: l’importanza dell’ostacolo tecnico-scientifico
di Debora ReverberiLo svolgimento di attività finalizzate all’innovazione di prodotto o processo di produzione non è di per sé sufficiente per l’eleggibilità degli annessi investimenti al credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. e al credito d’imposta per attività di R&S dell’articolo 1, comma 200, L. 160/2019 e ss.mm.ii.
Un elemento fondamentale e imprescindibile delle attività di R&S ammissibili all’agevolazione, secondo i criteri contenuti nell’ormai celebre “Manuale di Frascati” Ocse, è la presenza di un processo di innovazione finalizzato al superamento di un ostacolo o di un’incertezza tecnico-scientifica non altrimenti risolvibile con le conoscenze e tecnologie note e disponibili che costituiscono lo stato dell’arte del settore di riferimento.
Secondo quanto precisato dall’articolo 2 D.M. 26.05.2020, è possibile aversi R&S anche qualora il progresso scientifico o tecnologico sia già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le conoscenze e tecnologie che consentirebbero di superarne l’ostacolo tecnico non fanno parte dello stato dell’arte del settore in quanto ad esempio coperte da segreto aziendale.
Tale requisito involge tre dei cinque criteri del Manuale di Frascati:
- la novità, intesa come finalità perseguita a livello di settore di riferimento;
- la creatività, intesa come modalità con cui viene perseguita la finalità;
- l’incertezza tecnico-finanziaria, intesa come grado di rischio di insuccesso insito nelle attività di R&S.
La ratio sottostante l’agevolazione è infatti quella di premiare le attività che mirano ad accrescere lo stock di conoscenza di un determinato settore attraverso il superamento di ostacoli o incertezze tecnologiche o scientifiche, a potenziale beneficio dell’intera economia.
I criteri per la classificazione delle attività di R&S assumono valenza di carattere generale in quanto applicabili indistintamente a tutti i settori economici, declinati alle specificità di ogni caso.
Nel settore dell’industria alimentare l’inquadramento delle attività svolte come R&S comporta necessariamente che l’introduzione di nuovi prodotti o di miglioramenti significativi di prodotti esistenti (materie prime, ricette, etc..) o di nuovi metodi di produzione sia accompagnata dalla finalità di superare ostacoli di carattere scientifico o tecnologico non essendo sufficiente l’esigenza di ottenere nuovi sapori e forme che incontrino i gusti dei consumatori.
Sul tema la risposta all’interpello n. 188 del 17.03.2021 contiene l’interessante parere tecnico del Mise con alcune esemplificazioni di attività eleggibili e attività escluse dal credito d’imposta R&S nel settore dell’industria alimentare e, più nello specifico, della ristorazione e gastronomia.
Sono ammissibili al credito d’imposta R&S, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i lavori finalizzati al significativo prolungamento della shelf life di un prodotto attraverso nuovi metodi di trattamento e conservazione degli alimenti, nuove materie prime, nuove tecniche di confezionamento, non realizzabili con le conoscenze che costituiscono lo stato dell’arte del settore;
- i lavori finalizzati all’introduzione di nuovi ingredienti e formulazioni in grado di generare un “effetto tecnico” o un’utilità tecnologica sui prodotti alimentari quali ed esempio i prodotti nutriceutici, che con le loro caratteristiche nutrizionali producono effetti benefici e/o protettivi sulla salute umana.
Sono da ritenersi al contrario escluse dalla attività ammissibili al credito d’imposta R&S le seguenti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i lavori finalizzati alla formulazione di nuove ricette di prodotti alimentari il cui unico risultato si sostanzi nella realizzazione di un gusto o sapore o di un “effetto estetico” del prodotto (forma o composizione del piatto) diversi da quelli esistenti;
- i lavori finalizzati a innovare aspetti estetici del packaging del prodotto alimentare quali forma, colori, simboli grafici e ornamenti.
In estrema sintesi sono escluse dalla R&S le innovazioni inerenti al marketing (rinnovo dell’offerta commerciale e/o risposta alle esigenze dei clienti) in quanto non contraddistinte da un ostacolo tecnico-scientifico che si traduce in un connaturato rischio di insuccesso sia tecnico sia finanziario: la possibilità che il nuovo prodotto non incontri la domanda di mercato non è un requisito qualificante in tal senso.
Tali attività potrebbero essere meritevoli, a partire dal periodo d’imposta 2020, di credito d’imposta design e ideazione estetica, di cui all’articolo 1, comma 202, L. 160/2019 e in base ai criteri contenuti nell’articolo 4, comma 1, D.M. 26.05.2020, previa verifica del requisito di novità (per l’impresa), di significatività delle modifiche apportate e di non ripetitività.